La legge di bilancio 2021 (commi 1124 e 1125) è intervenuta sulla vendita delle sigarette elettroniche, o meglio sui liquidi utilizzati nel menzionato prodotto. In dettaglio è gradualmente aumentata l’imposta di consumo e sono modificati alcuni aspetti burocratici per i produttori e venditori in merito alle autorizzazioni necessarie.

Come cambia l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche

Dal 1° gennaio 2021 è più costoso fumare con la sigarette elettronica. Infatti, con il comma 1124 della manovra di bilancio 2021, si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente al

  • 15% e al 10%, dal 1° gennaio 2021
  • 20% e 15%, dal 1° gennaio 2022
  • 25% e al 20%, dal 1° gennaio 2023.

Fino al 31 dicembre 2020 le percentuali erano rispettivamente del 10% e 5%.

Le predette percentuali sono applicate all’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di cui si attende emanazione).

Sigarette elettroniche: i nuovi obblighi per il produttore e la commercializzazione

Altre novità riguardano il produttore dei citati liquidi e la loro commercializzazione. In primis si stabilisce che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

Inoltre, è previsto che:

  • il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla preventiva prestazione di una cauzione pari al 10% dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta stessa
  • a decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, sono definite sempre con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nuovi criteri di vendita per le sigarette elettroniche

E’ poi stabilito che per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti in commento, devono avvenire secondo i seguenti criteri:

  • prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici
  • effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori
  • non discriminazione tra i canali di approvvigionamento
  • presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.

Si attende a tal proposito la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tuttavia, in attesa del provvedimento è ammessa la prosecuzione dell’attività secondo gli attuali criteri.