Sicurezza sul lavoro, secondo la sentenza della Corte di Cassazione – Civile, Sez. Lav. nr. 14629,  il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore. Il datore di lavoro è responsabile, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Non è attribuibile alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. La condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità e dell’imprevedìbilità rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è sempre responsabile

La sentenza chiarisce che “diviene così irrilevante ogni ulteriore considerazione in ordine alla conoscenza personale che il lavoratore avrebbe dovuto avere, in ragione della sua formazione professionale, dei rischi collegati alla sua attività, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, o ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’ infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.”

La sentenza della Corte di Cassazione – Civile, Sez. Lav nr. 14629,  solleva il lavoratore da ogni responsabilità. Il datore di lavoro è totalmente responsabile sulla sicurezza sul lavoro negli ambienti lavorativi.