Con la chiusura delle attività essenziali da parte dei Comuni e con il rinvio fino all’11 maggio della trattazione delle cause civili, in questo periodo di emergenza sanitaria, molte separazioni coniugali dovranno essere rimandate a data da destinarsi. Ciò potrebbe avere, da un lato, conseguenze favorevoli (i coniugi in contrasto hanno più tempo a disposizione per ripensare ad una eventuale riappacificazione) ma dall’altro potrebbero inasprirsi ancor di più i dissidi ed alimentarsi ancor più il “dramma psicologico” dei soggetti coinvolti (tra cui più di tutti i figli).

Si ricorda che è l’art. 12 del Decreto-legge n. 132 del 2014 a prevedere espressamente possibilità di separazione al comune. In esso è stabilito che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art.3, comma a, numero 2), lettera b), della Legge n. 898/1970, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti. In merito alla procedura, il sindaco riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate (allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale e deve essere compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni dei coniugi.
L’accordo inoltre deve tener conto dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti necessari. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

L’attuale situazione per sindaci ei giudici

Molti enti locali, a fronte dell’emergenza da Covid-19, hanno preferito interrompere le attività essenziali al pubblico e la presenza dei dipendenti presso gli uffici comunali, ricorrendo, laddove possibile, allo smart working ma allo stesso tempo garantendo le attività indifferibili e i servizi essenziali al cittadino (art. 87 decreto-legge n. 18 del 2020). La conclusione di un procedimento di separazione dinanzi al sindaco non pare rientrare tra tali servizi essenziali, anche perché la presenza dei coniugi dinanzi al sindaco potrebbe richiedere la necessità di spostamento dei soggetti interessati anche da un comune all’altro e non verrebbero rispettate, quindi, le attuali misure restrittive imposte a livello nazionale e locale. Si ricorda poi che l’articolo 83, commi 1 e 2  del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) aveva disposto, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi. L’art. 36 del decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020) ha successivamente prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio.

Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 87 individua una serie di controversie e procedimenti, caratterizzati da urgenza, per i quali il procedimento deve proseguire e, dunque, non si applica la disciplina del rinvio e della sospensione dei termini di cui sopra. Tra questi vi rientrano le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Per queste cause si è circoscritto l’obbligo di tenere comunque udienza ai soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali.