Lo sgravio contributivo per la partita di genere, spetta a  tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Sono escluse dall’applicazione del beneficio le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le domande di sgravio potranno essere presentate entro il 15 febbraio 2023.  Sono queste le principali indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n°137 del 27 dicembre sullo sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della suddetta certificazione.

I chiarimenti arrivano dopo la recente proroga degli sgravi riservati alle aziende del Sud.

Lo sgravio contributivo per la parità di genere

La Legge n°162/2021, all’articolo 5, comma 1,  ha previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavori privati.

La spettanza dello sgravio contributivo è subordinata al possesso della c.d. certificazione di genere.

Con tale certificazione (vedi art.46-bis comma 1 D.Lgs 198/2006), vengono attestate le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione:

  • alle opportunità di crescita in azienda,
  • alla parità salariale a parità di mansioni,
  • alle politiche di gestione delle differenze di genere e
  • alla tutela della maternità.

Con la circolare n° 137 del 27 dicembre, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della richiesta dello sgravio in parola.

Lo sgravio, come precisato nella circolare, viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Nella circolare è chiarito che:

  • il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere;
  • la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12);
  • i fini della delimitazione dell’esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.

A chi spetta e come fare domanda?

Possono accedere allo sgravio contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Sempre se hanno  conseguito la certificazione di parità di genere sopra individuata.

Sono escluse dall’applicazione del beneficio le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Al contrario sonno altresì ammessi allo sgravio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

La presentazione della domanda

La domanda ai fini dell’applicazione dello sgravio, può essere presentata all’INPS in via telamatica avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, presente nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per l’anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 (Fonte circolare 137).

Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.