Lo sfratto immobiliare si ha quando alla scadenza del contratto di affitto viene regolarmente disdetto o comunque se non viene rinnovato alla scadenza (tacito o a nuove condizioni), l’immobile deve essere liberato. Il più delle volte questo non accade, il proprietario può rivolgersi all’autorità giudiziaria che procede con un provvedimento di sfratto, con il quale il giudice ordina all’inquilino di riconsegnare l’appartamento (legge 431/98 (art.6) e il codice di procedura civile agli art.657). Si ricorre all’autorità giudiziaria anche nei casi in sui si intende dare sfratto per necessità propria, per morosità o per inadempienza dell’inquilino.

Sfratto immobiliare: Cosa accade se l’inquilino continua a pagare?

Se alla scadenza della locazione, l’inquilino non rilascia l’immobile nonostante lo sfratto, e continua a pagare l’importo che ‘corrispondeva al canone di affitto, le somme versate dall’inquilino valgono come natura risarcitoria e scontano, all’atto della registrazione, l’aliquota del 3% prevista per agli atti a contenuto patrimoniale (art. 9 Dpr 131/1986). Quindi, le somme versate dall’inquilino non costituiscono canone di locazione, ma vengono considerate come indennità di occupazione di immobili, assumono significato risarcitorio del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene dal parte del proprietario (circolare 43/ del 2007 Agenzia delle Entrate). [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’inquilino continua a pagare anche avendo uno sfratto, cosa fare?[/tweet_box]