Arrivano cattive notizia dalla riforma fiscale in materia di riscossione che faranno storcere il naso a tutti coloro i quali di volta in volta chiederanno un rimborso all’Agenzia delle entrate. Infatti, in presenza di una cartella scaduta, il contribuente sarà costretto prima a pagare il debito utilizzando in compensazione il rimborso a cui ha diritto per poi prendere solo l’eventuale residuo.

Nei fatti, si passa dall’attuale compensazione volontaria a una compensazione forzata.

Vediamo nello specifico cosa cambia con la riforma fiscale il cui presupposto iniziale, almeno sulla carta, era quello di migliorare il rapporto fisco-contribuente.

Rimborso Agenzia delle entrate e compensazione volontaria. Le regole attuali

La previsione di una compensazione volontaria tra rimborsi dell’Agenzia delle entrate e cartelle scadute è contenuta all’art.28-ter del DPR 602/1973.

In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

In pratica, una volta che l’Agenzia delle entrate ha rilevato che il contribuente a cui spetta il rimborso è nella lista di coloro che hanno cartelle scadute, lo segnala all’Agenzia delle entrate-riscossione.

Quest’ultima inoltra al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Nel frangente:

  • viene sospesa qualsiasi azione di recupero;
  • il debitore viene invitato a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione avviene la compensazione tra rimborso e cartella, in tale caso il contribuente ha comunque diritto all’eventuale residuo del rimborso.

Tuttavia, il contribuente può rifiutare la proposta di compensazione e ottenere l’intero rimborso dall’Agenzia delle entrate. In tale caso però riprenderà l’attività di riscossione dell’ADER per la cartella scaduta: fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti, ecc.

Se vuoi un rimborso dall’Agenzia delle entrate, prima paghi la cartella. Il paradosso della riforma fiscale

In base a quanto detto fin qui, la compensazione tra rimborso e cartella scaduta avviene su base volontaria. Il contribuente può decidere se aderire o meno alla proposta. Si veda il provvedimento Agenzia delle entrate n°113218/2008.

Proprio rispetto a tale passaggio interviene lo Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto del Governo n. 185).

In particolare, con la riforma della riscossioneart.15 del nuovo decreto,  in caso di mancata compensazione volontaria:

  • le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione,
  • per l’avvio dell’azione esecutiva.

Nei fatti, sembrerebbe essere riconosciuta all’ADER la possibilità di pignoramento delle somme a debito in ipotesi rifiuto della compensazione volontaria da parte del contribuente.

Cosicché alla fine si arriverà ad una compensazione forzata. Il contribuente sarà obbligato prima a pagare la cartella o comunque un debito del cui recupero è stata incaricata l’ADER e poi avrà diritto all’eventuale residuo del rimborso anche tramite APP IO.

Ma non è finita qui, la riforma prevede che tale tipo di compensazione forzata sia estesa al pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle entrate.

A ogni modo sarà uno specifico regolamento a fissare meglio i contorni operativi della compensazione forzata.

Ulteriori interventi nella riforma della riscossione

Sempre al citato art.

15, viene previsto inoltre:

  • che il pagamento mediante compensazione volontaria operi solo per i rimborsi dell’Agenzia delle entrate di importo superiore a 500 euro;
  • che in analogia alle previsioni di cui all’articolo 48 bis del medesimo DPR n. 602 del 1973, la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull’esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all’Agente);
  • l’aggiornamento del riferimento, contenuto nel medesimo articolo 28-ter, alle contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione, utilizzate per l’accredito delle somme destinate alla compensazione, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2018.

Nel complesso, la procedura di rimborso dell’Agenzia delle entrate in presenza di cartelle e accertamenti scaduti cambierà totalmente volto. Diventerà molto più simile al blocco pagamenti P.A.

Procedura in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica: prima di fare un pagamento in favore di imprese o professionisti per servizi prati e beni ceduti alle PA, superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (superiore a 5.000 euro).

In caso di riscontro positivo, non procedono al pagamento (blocco pagamenti P.A.). Salvo versare il residuo.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale rivoluziona la procedura dei rimborsi eseguiti dell’Agenzia delle entrate;
  • chi ha diritto ad un rimborso dall’Agenzia delle entrate ma ha una cartella scaduta dovrà prima pagare il debito mediante compensazione;
  • l’ADER in caso di omessa compensazione potrà procedere con la riscossione coattiva;
  • la riforma cambia anche le rate per pagare le cartelle