Le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette all’apposizione del visto di conformità e all’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Anche dopo l’entrata in vigore del c.

d. decreto “Antifrode”. Attenzione però, sui passaggi successivi alla prima comunicazione delle suddette opzioni ossia in caso di ulteriori cessioni, rimane ferma la possibilità in capo all’Agenzia delle entrate di attivare i c.d. controlli preventivi.

I controlli preventivi sulle comunicazioni dello sconto in fattura e della cessione dei bonus edilizi

Dopo la pubblicazione delle regole di attivazione dei controlli preventivi  da parte dell’Agenzia delle entrate, la norma introdotta dal D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, prende piena efficacia.

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito/sconto in fattura, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni, anche successive alla prima.

La sospensione ossia l’attivazione dei c.d. controlli preventivi, scatta in presenza dei c.d. profili di rischio.

Controlli preventivi sulle cessioni successive alla prima

Nella circolare n° 16/E e ancor prima in alcune FAQ pubblicate sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’obbligo di visto di conformità e di congruità delle spese sostenute esteso dal D.L. 157/2021 a tutti i bonus edilizi, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Per il superbonus l’obbligo era già in vigore.

Tuttavia, le novità non si applicano nel caso in cui:

  • il contribuente in buona fede ha ricevuto le fatture da parte del fornitore dei lavori, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi con il cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,
  • anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021.

Ciò vale anche laddove non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

Ancora, l’obbligo di visto di conformità e di congruità delle spese sostenute non si applicano alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021. Sempre se relative alle detrazioni diverse dal Superbonus.  Comunicazioni per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti. Senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.

Attenzione però, su queste successioni successive alla prima comunicazione inviata entro l’11 novembre, con regolare ricevuta di accoglimento, rimane salva la possibilità di attivare i c.d. controlli preventivi.