Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU. In realtà di nuovo, rispetto al passato c’è poco e niente visto che la disciplina è rimasta quasi identica (la nuova IMU accorpa anche la vecchia TASI).

Identiche sono rimaste anche le casistiche in cui, nella liquidazione del tributo, si applica uno sconto del 50%. Infatti, anche per la nuova IMU, come in passato, la base imponibile viene ridotta alla metà, nelle seguenti ipotesi:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • unità immobiliari, fatta eccezione per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo  grado (si tratta di comodato tra genitori e figli) che le utilizzano come  abitazione principale.

Il vincolo storico per lo sconto IMU deve risultare in conservatoria

Tra i fabbricati sui quali, dunque, continua ad applicarsi una riduzione del 50% per la nuova IMU vi rientrano quelli di interesse storico o artistico.

Si tratta di quegli immobili di cui alla categoria catastale A/9, ossia castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

In dettaglio rientrano in questa categoria di immobili i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.

La verifica dell’esistenza del vincolo storico o articolo sul fabbricato, ai fini dello sconto in commento, tuttavia, non deve limitarsi alla visura catastale dalla quale si evince la predetta categoria catastale, ma occorre anche essere certi che il vincolo stesso risulti negli atti della Conservatoria dei Registri immobiliari, dove appunto, va trascritto il relativo provvedimento di riconoscimento storico o artistico (a tal proposito la Circolare n. 5/E/2012 dell’Agenzia del Territorio).

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