Le prossime scadenze della rottamazione delle cartelle riguardano il pagamento delle prime tra rate.

Infatti, entro il 20 marzo chi non ha pagato le rate alle scadenze ordinarie, potrà farlo mantenendo in tal modo i vantaggi legati alla sanatoria delle cartelle.

Il DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe ha rimesso in bonis chi non avendo pagato una delle prime due rate entro lo scorso 18 dicembre, era decaduto dalla pace fiscale. Con conseguente obbligo di pagate tutti gli importi indicati nella cartella: comprensivi di sanzioni e interessi.

Ora gli inadempienti potranno sfruttare una nuova chance per non perdere il treno della rottamazione delle cartelle.

La proroga delle scadenze “rottamazione cartelle”

Prima di entrare nello specifico della questione, è bene riprendere le previsioni di cui al citato DL Milleproroghe.

Ebbene, all’art. 3-bis del decreto citato è previsto che:

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’ articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022 .

Dunque, grazie al decreto, le prime tre rate della rottamazione delle cartelle potranno essere versate al 20 marzo.

La scadenza originaria era fissata rispettivamente al: 31 ottobre, 30 novembre 2023 e 28 febbraio 2024. Il DL 145/2023 aveva già prorogato le prime due rate della sanatoria. Infatti era stata prevista la possibilità di pagare le prime due rate scadute al 18 dicembre. Ora c’è una nuova remissione in bonis per chi deciderà di sfruttarla.

Proroga anche per i territori alluvionati

La proroga della rottamazione delle cartelle riguarda anche i residenti dei territori alluvionati.

Dunque, facciamo riferimento coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n.

 1 del DL 61/2023, di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana. Tali soggetti potranno pagare la 1° e la 2° rata entro il 20 marzo. La terza rata dovrà essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024.

Rottamazione cartelle. 5 casi in cui è possibile sfruttare la proroga

In base a quanto detto fin qui, la proroga potrà essere sfruttata sia da chi ha presentato la domanda di rottamazione delle cartelle entro lo scorso 30 giugno 2023 (contribuenti “ordinari) sia chi lo ha fatto entro il 30 settembre (contribuenti dei territori alluvionati).

Cosicché, è possibile individuare 5 casi in cui è possibile sfruttare le scadenze più lunghe della rottamazione delle cartelle:

  • mancato pagamento della 1° rata entro il 18 dicembre, insieme alla 2°;
  • mancato pagamento della 2° rata entro il 18 dicembre;
  • omesso pagamento della terza rata;
  • mancato pagamento delle prime tre rate;
  • omesso pagamento delle prime due rate, della prima o della seconda (territori alluvionati).

A ogni modo, abbiamo già visto che per alcuni pagare le rate della rottamazione al 20 marzo è l’unica scelta possibile.

Riassumendo…

  • A marzo ci sono diverse scadenze della rottamazione delle cartelle;
  • entro il 20 marzo sarà possibile rimediare al mancato pagamento delle prime 3 rate;
  • in tal modo, sarà possibile mantenere i vantaggi della rottamazione delle cartelle.