Arriva la conferma dell’Agenzia delle entrate. Nelle lettere di compliance che l’Agenzia delle entrate sta inviando ai commercianti al dettaglio per sistemare eventuali violazioni nell’emissione dello scontrino viene specificato che la sanzione per dichiarazione infedele copre quella per omesso versamento. Dunque versando la sanzione del 90% ridotta in ravvedimento, si sana anche l’omesso versamento delle imposte.

Ciò vale anche ai fini della sanatoria degli scontrini di cui all’art.4 del DL 131/2023, c.d. decreto energia. In tal modo si conferma quanto da noi sostenuto in un nostro precedente approfondimento.

Le lettere di compliance citano anche la sanatoria degli scontrini, grazie alla quale è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche laddove la violazione sia stata constata con PVC non oltre il 31 ottobre. La sanatoria appunto permette di superare tale preclusione ossia il blocco al ravvedimento operoso in presenza di PVC per le violazioni sostanziali relative agli scontrini.

La sanatoria degli scontrini

In base all’art.4 del decreto energia:

i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi – di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Si parta dall’assunto in base al quale in caso di consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’articolo 6, commi 2-bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e 3, o nell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.

Il vantaggio della sanatoria sta proprio nel fatto che è possibile superare tale preclusione.

Infatti, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più delle citate violazioni possono sanarle:

  1. grazie al ravvedimento operoso;
  2. anche se le predette violazioni risultano già constatate con PVC non oltre la data del 31 ottobre 2023;
  3. sempreché le stesse non risultino già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

In presenza di PVC il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Sanatoria scontrini. La sanzione per dichiarazione infedele copre l’omesso versamento

Nelle nuove lettere di compliance che l’Agenzia delle entrate sta inviando ai commercianti al dettaglio viene specificato che nella procedura che il contribuente deve seguire per sanare le irregolarità commesse, versando la sanzione per l’eventuale infedeltà dichiarativa, si sana anche l’omesso versamento delle imposte.

Per intenderci, la mancata emissione dello scontrino e dunque l’omessa memorizzazione elettronica (e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate) che può essere sistemata con la sanatoria sopra citata, anche post lettera di compliance, quasi sicuramente ha avuto delle conseguenze:

  • sull’Iva da versare all’Erario;
  • sulle liquidazioni periodiche Iva, c.d. Li.Pe.;
  • sulla dichiarazione Iva.

Per non parlare delle conseguenze sulle imposte sui redditi.

Dunque, oltre a sistemare l’irregolarità sulla mancata emissione dello scontrino, il contribuente deve ravvedere anche gli omessi versamenti nonché le irregolarità su liquidazioni periodiche (infedeltà) e dichiarazione Iva (infedeltà dichiarativa).

Nelle lettere di compliance sugli scontrini è specificato che la sanzione per dichiarazione Iva infedele copre quella per omesso versamento.

Dunque versando la sanzione del 90% ridotta in ravvedimento, si sana anche l’omesso versamento delle imposte punito con la sanzione del 30%.

In tal modo viene confermato quanto da noi riportato in un nostro precedente approfondimento sulle sanzioni da pagare per la sanatoria degli scontrini.

Noi eravamo arrivati a tale conclusione sulla base della circolare, Agenzia delle entrate n°42/E 2016. Documento di prassi nel quale è evidenziato che la sanzione per infedeltà dichiarativa assorbe anche le “altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l’omesso versamento“.

Riassumendo.

  • I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso violazioni in materia di emissione di scontrini possono sanarle grazie al ravvedimento operoso;
  • oltre a sistemare l’irregolarità sulla mancata emissione dello scontrino, il contribuente deve ravvedere anche gli omessi versamenti nonché l’infedeltà dichiarativa;
  • la sanzione per dichiarazione Iva infedele copre quella per omesso versamento.