La sanatoria cartelle edizione 2023 (rottamazione quater) interessa i carichi (debiti) affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Chi ne vuole godere non deve rimanere fermo. Bisognerà, infatti, presentare domanda entro il 30 aprile 2023. Possono fare domanda sia le persone fisiche che giuridiche (ad esempio, società). Una volta presentata la richiesta, l’agente di riscossione fornirà riposta con apposita comunicazione entro il 30 giugno 2023.

La comunicazione indicherà l’accoglimento della domanda di adesione alla sanatoria cartelle o il rigetto della richiesta.

Se accolta, la comunicazione riporterà anche l’importo dovuto con le relative scadenze di pagamento. Saranno anche allegati i bollettini precompilati.

Trovi qui il calendario scadenze rottamazione quater.

Nel caso in cui, invece, la domanda è respinta, la comunicazione indicherà le motivazioni.

Sanatoria cartelle, cosa si paga e cosa si azzera

Aderire alla sanatoria cartelle permetterà, in caso di accoglimento della domanda, di pagare solo la quota capitale del debito e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Si risparmieranno, invece, le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Laddove però oggetto del debito siano le multe per violazione del codice della strada o altre sanzioni amministrative, si azzereranno solo gli interessi.

Sarà, quindi, comunque dovuta la multa/sanzione.

È possibile anche una sanatoria cartelle NON notificate?

L’Agenzia Entrate Riscossione nelle FAQ dedicate alla sanatoria cartelle, indica l’esatto perimetro applicativo della rottamazione. Il beneficio non è limitato alle sole cartelle già notificate al contribuente.

In dettaglio, fermo restando che la rottamazione quater si applica limitatamente ai carichi affidati all’ente di riscossione dal 1° gennaio 200 al 30 giugno 2022, sono inclusi anche i carichi:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Se poi si tratta di carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato, questi rientrano nella sanatoria cartelle a condizione che l’ente (ad esempio la Cassa previdenziale dei commercialisti), entro il 31 gennaio 2023, provvede a adottare uno specifico provvedimento con cui decide di applicare la rottamazione.

Tale provvedimento deve essere anche pubblicato sul proprio sito istituzionale inviato all’Agente della riscossione. Il tutto entro la stessa data del 31 gennaio 2023.

Come verificare che esiste una cartella non ancora notificata

In merito alle cartelle non ancora notificate, è necessario ovviamente conoscere la propria situazione debitoria per aderire alla rottamazione.

Il contribuente può conoscere la propria situazione attraverso il servizio online “Situazione debitoria – consulta e paga” presente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione. Sarà necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

In alternativa è possibile avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito stesso, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.