La sanatoria delle cartelle esattoriali introdotta dal Governo Meloni, che però sta ancora per essere ufficializzata, necessita già di alcuni chiarimenti. La sanatoria come sanno tutti, si divide in due. O forse sarebbe meglio dire che è composta da due distinti provvedimenti. Uno è la cancellazione automatica di alcune cartelle, abbastanza vecchie e abbastanza basse come importi. L’altro invece è la riapertura di un nuovo canale di rottamazione.

Tra i due provvedimenti le differenze sono sostanziali, ma non riguardano tasse, imposte e multe.

Naturalmente parliamo di natura delle cartelle, nel senso che in base all’importo del debito e alla data di affidamento all’agente della riscossione, nei due provvedimenti rientrano le stesse tipologie di debito. Ma su particolari tasse come possono essere considerate quelle sui redditi, ci sono da chiarire numerosi aspetti. A tal punto che alcune novità che potrebbero essere introdotte durante la conversione in legge della Manovra, potrebbero cambiare il meccanismo di questa tregua fiscale.

La domanda arrivata in redazione

“Gentile redazione, mi trovo a scrivervi di nuovo per chiedervi come mi devo comportare con la sanatoria delle cartelle. Ho diverse pendenze con il Fisco, soprattutto ho pendenze relative alle imposte sui redditi. Nel 2012 dopo un periodo di disoccupazione e per colpa del CUD dell’INPS che non ho inserito nel 730, dovevo pagare oltre 800 euro di IRPEF. Ho ricevuto nel 2015 una cartella esattoriale di 1.200 euro circa relativa a quell’anno. Poi, sempre con l’IRPEF, ho debiti di altre annualità più recenti, ma di importi inferiori. Potete spiegarmi come devo comportarmi? quali devo ancora pagare e quali vengono cancellate d’ufficio?”

Cancellazione delle cartelle esattoriali 2023, come funziona?

La cancellazione automatica delle cartelle esattoriali passate a essere affidate al concessionario della riscossione entro l’annualità 2015 è la parte della tregua fiscale che dovrebbe dare meno problemi interpretativi. Verranno cancellate d’ufficio quindi, automaticamente e senza domanda, le cartelle relative a tutti i balzelli inseriti nella sanatoria, ad esclusione di:

  • aiuti di Stato da restituire;
  • debiti IVA;
  • sanzioni pecuniarie a seguito di sentenze e condanne penali.

Sono le stesse categorie di debiti che saranno escluse pure dalla rottamazione, cioè dalla seconda misura inserita nella sanatoria del Governo.

Detto ciò significa che la stessa tassa o imposta evasa, rientra sia nella cancellazione d’ufficio che nella rottamazione. Basterà verificare l’anno di affidamento all’agente della riscossione e naturalmente l’importo. Ma se per il bollo auto per esempio, tutto appare semplice, visto che difficilmente un bollo evaso arriva a superare, da solo i 1.000 euro, ci sono tasse, come le imposte sui redditi che invece a volte superano queste somme e a volte no.

Cartelle cancellate, cosa rientra nei 1.000 euro

Se dal punto di vista della data entro la quale una cartella deve essere passata a Equitalia (nel 2015 questo era il concessionario alla riscossione), pochi dubbi ci sono, diverso il caso dell’importo della cartella. Deve essere inferiore a 1.000 euro, ma cosa si intende? La domanda è comune a molti contribuenti che stanno valutando il da farsi sulla sanatoria. Va detto che il limite dei 1.000 euro si calcola partendo dal capitale dovuto, che altri non è che il valore della tassa o dell’imposta evasa. O della sanzione prevista dal Codice della Strada per la violazione che ha generato prima la multa e poi la cartella. Oltre alla cifra relativa al capitale della cartella, ci sono da aggiungere gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Debiti IRPEF, quali cancellati e quali nella rottamazione

La differenza tra la cancellazione d’ufficio delle cartelle e la rottamazione è sostanziale e netta. La cancellazione azzera automaticamente il dovuto e non prevede domanda da parte del contribuente interessato.

La rottamazione delle cartelle invece prevede che il contribuente vi aderisca dietro istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Domanda da presentare entro il 31 aprile 2023 e non appena la procedura telematica sarà attiva sul sito del concessionario. A domanda accolta, il contribuente dovrà provvedere a pagare gli importi dovuti, scontati su sanzioni e interessi, e rate (massimo 18 rate ogni tre mesi). Appare superfluo chiarire che ogni debito superiore a 1.000 euro tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 potranno essere rottamati. Per quelli inferiori a 1.000 euro invece, vanno rottamati quelli che sono stati affidati all’agente della riscossione dopo il 2015. E tra questi anche i debiti IRPEF come quelli che ha il nostro lettore.

La cancellazione e la rottamazione per chi aveva piani rateali precedenti

In genere quando si parla di pendenze IRPEF è facile salire sopra i 1.000 euro. Ed è facile che il concessionario alla riscossione invii cartelle che sommano diverse annualità di IRPEF nella stessa relata di notifica. In questo caso la cartella difficilmente scende sotto i 1.000 euro a tal punto da essere cancellata d’ufficio. Su questo occorre fare attenzione, anche perché sembra che la sanatoria parli di singola annualità. Significa che se due cartelle esattoriali del 2012 e 2013 insieme superano i 1.000 euro, dovrebbero entrambe essere cancellate essendo riferite a due distinti debiti di due annualità differenti. Usare il condizionale non è azzardato visto che siamo ancora alle limature del provvedimento in Parlamento.

Per esempio, ci sarebbe chi in maggioranza di Governo vorrebbe alzare la soglia utile alla cancellazione a 1.500 euro e non più a 1.000. Infine va detto che cancellate potrebbero essere anche le cartelle che pur se superiori a 1.000 euro, adesso sono diventate inferiori dopo il pagamento delle rate da parte di un contribuente. Sia per le rate dei precedenti provvedimenti di rottamazione, che per le eventuali rate pagate a seguito di piani di dilazione ottenuti autonomamente dal concessionario alla riscossione e a prescindere dalle passare sanatorie.