In vista della scadenza del saldo IMU 2022 del prossimo 16 dicembre (l’acconto si pagava entro il 16 giugno scorso) c’è un importante aspetto da considerare. Quello dell’importo minimo previsto dal legislatore per il pagamento del tributo.

In sostanza, la legge stabilisce un importo minimo al di sotto del quale non occorre procedere al versamento dell’imposta. Ciò è sancito anche nello schema di regolamento IMU pubblicato sul sito istituzionale IFEL, all’art. 9, dove è detto che

L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro.

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Si tenga, comunque, presente che il comune potrebbe prevedere un importo minimo più elevato rispetto ai 12 euro. Quindi, il consiglio è sempre quello di dare una lettura alla delibera IMU del comune di ubicazione degli immobili oggetto d’imposta.

Ad ogni modo, possiamo capire la portata di questa disposizione normativa solo rifacendoci ad alcuni esempi pratici.

Saldo IMU 2022 importo minimo (Esempio 1)

Si consideri l’ipotesi in cui l’importo di acconto IMU 2022 calcolato a giugno era di pari ad 11 euro e quello del saldo anch’esso pari ad 11 euro. In questa situazione, il contribuente (unico proprietario dell’immobile) è obbligato a pagare l’IMU per il 2022 in quanto l’importo complessivo (acconto + saldo) supera quello minimo di 12 euro. Questi, dunque, doveva pagare acconto e dovrà pagare anche il saldo.

Tuttavia, poteva evitare di pagare l’acconto e mettersi ora in regola a dicembre pagando l’intero importo di 22 euro.

Si consideri ora, invece, l’ipotesi in cui la rata di acconto era pari a 5 euro e quella del saldo a 6 euro. In tal caso, il contribuente (sempre unico proprietario) potrà ritenersi esonerato in ogni caso dal versamento sia dell’acconto che del saldo (l’IMU 2022 complessiva è pari a 11 euro, quindi, inferiore a 12 euro).

Importo minimo (Esempio 2)

L’importo minimo deve essere, comunque, visto con riferimento all’IMU interamente dovuta anche in caso di comproprietà (e non con riferimento alla quota che deve versare il singolo comproprietario)

Si pensi, quindi, ad un immobile in comproprietà al 50% tra marito e moglie. Supponiamo che l’IMU complessivamente dovuta per l’immobile è di 20 euro, di cui il 50% (quindi, 10 euro) dovrà pagarlo la moglie e l’altro 50% dovrà pagarlo il marito. In tal caso, anche se l’IMU dovuta da ciascuno è inferiore a 12 euro (importo minimo) bisogna comunque pagare perché l’IMU complessiva è 20 euro (pertanto superiore all’importo minimo).