Chi, entro il 16 dicembre 2021, non ha pagato, in tutto o in parte, il saldo IMU 2021, può ravvedersi spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso e se lo fa nei primi 14 giorni potrà contare su sanzione ed interessi notevolmente ridotti, quasi nulli.

Parliamo, del c.d. ravvedimento sprint.

Omesso saldo IMU 2021: il ravvedimento

Il saldo IMU 2021 andava versato entro lo scorso 16 dicembre 2021 (l’acconto scadeva il 16 giugno 2021). Chi ha omesso il versamento oppure, entro la scadenza, ha pagato un importo inferiore al dovuto, può mettersi in regola con il ravvedimento operoso, il che significa procedere versando:

  • l’imposta dovuta
  • la sanzione (ridotta)
  • gli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo.

Si tenga presente che il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento di tutti citati importi.

Inoltre la riduzione sanzionatoria da applicare è quella di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1992 e varia a seconda del tempo in cui ci si ravvede.

Ravvedimento sprint entro il 30 dicembre

Molto vantaggioso è ravvedersi nei primi 14 giorni dal termine ordinario. Farlo successivamente costerà di più.

Infatti, nei primi 14 giorni trova applicazione una sanzione “leggerissima” pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (c.d. ravvedimento sprint).

Ne consegue che, con riferimento al saldo IMU 2021, il ravvedimento sprint è quello applicabile fino al 30 dicembre 2021, con una sanziona massima pari all’1,4% per chi si ravvede proprio il giorno 30.

Ravvedersi successivamente, oltre che una maggiore sanzione, significherà anche maggiori interessi (vedi anche Nel 2022 ravvedersi costerà di più, ecco il perché: aumentano gli interessi sulle tasse pagate in ritardo).

Esempio

Il contribuente ha omesso di versare, entro il 16 dicembre 2021, il saldo IMU 2021 di euro 500,00. Questi decide di ravvedersi il 27 dicembre 2021 (quindi dopo 11 giorni). In tal caso, per mettersi in regola questi dovrà versare:

  • Imppsta = 500,00 euro
  • Sanzione da ravvedimento = 500 x (0,1% x 11 giorni) = 500 x 1,1% = 5,50 euro
  • Interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardi (11 giorni).

In caso di ravvedimento non sono previsti codici tributo specifici per il versamento della sanzione e degli interessi.

Questi, infatti, andranno versati con lo stesso codice triuto dell’IMU omessa.

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