Spesso nelle sentenze tra vicini di casa ritorna il concetto di normale tollerabilità in merito ai rumori in condominio. Ma è un criterio discrezionale o sono fissati dei decibel? Le pareti e i solai che dividono gli appartamenti devono avere uno spessore minimo?

“La famiglia che vive sopra al mio appartamento è rumorosa a tutte le ore del giorno e della notte: spostano mobili, camminano con i tacchi, suonano e guardano la tv a volume alto. La cosa che mi sorprende è che sembra che siano rumori molesti solo per me: nessuno in condominio ha mai manifestato lamentele per questo motivo.

La cosa mi mette in imbarazzo: possibile che io li senta più degli altri vicini di casa per via del solaio sottile? Ci sono dei cm minimi per le pareti in condominio? Ho diritto a pretendere i lavori di insonorizzazione?”

Decibel e spessore pareti in condominio: cosa sapere

Il codice civile è sul punto piuttosto generico perché, come visto sopra, si limita a parlare di “normale tollerabilità”. I giudici hanno cercato di dare riferimenti numerici più specifici. Si può quantificare il rumore molesto? Stando a quello che hanno definito diverse sentenze, la soglia può essere fissata a 3 decibel rispetto al rumore di fondo.

In merito alle nuove costruzioni, per i muri che dividono le proprietà è inoltre stabilito che:

– le pareti verticali che separano gli appartamenti devono consentire un isolamento di almeno 50 decibel di differenza. Significa che se il vicino di casa ascolta la radio a 70 dB e noi la tv a 20 dB, non siamo disturbati dal suo volume;
– le pareti verticali che separano gli appartamenti dalla facciata devono isolare per un minimo di 40 dB in modo da evitare rumori molesti dal traffico urbano;
– le pareti orizzontali (quindi pavimenti e solai) che dividono gli appartamenti devono garantire un isolamento di almeno 63 dB. Si tratta di una soglia sufficiente per non essere disturbati dai tacchi;
– gli impianti idro-sanitari devono assicurare un isolamento di almeno 35 decibel.

Attenzione però perché questi parametri (DPCM 5/12/1997) non sono da intendersi in modo rigoroso e netto perché dipende anche dalla condizione ambientale. Nel considerare l’eventuale superamento della soglia di tollerabilità quindi il giudice non può focalizzarsi solo sul superamento dei 3 dB.