La malattia del lavoratore non coincide sempre con il ricovero tradizionale in ospedale. Oggi molte cure vengono svolte in ambulatorio, in strutture specializzate o in percorsi assistenziali brevi, senza permanenza continuativa in reparto.
Proprio per questo l’INPS, con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha aggiornato le indicazioni operative per riconoscere correttamente l’indennità nei casi in cui le prestazioni sanitarie impediscono di svolgere l’attività lavorativa. Il quadro si collega all’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale, e all’articolo 2110 del codice civile, che disciplina l’assenza dal lavoro per ragioni di salute.
Malattia e cure ambulatoriali complesse: quando valgono come day hospital
Le cure non passano più solo dal ricovero ordinario.
Sempre più spesso il Servizio sanitario nazionale (SSN) ricorre a percorsi programmati, rapidi e ad alta intensità assistenziale. In questi casi, anche senza degenza classica, il lavoratore può trovarsi nell’impossibilità concreta di prestare servizio.
Per questo l’INPS considera alcune prestazioni ambulatoriali alla pari del day hospital. Rientrano in questa area, tra gli altri, il day service ambulatoriale, la day surgery, le macro attività ambulatoriali complesse, la bassa intensità chirurgica, i pacchetti ambulatoriali complessi e i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.
Il punto centrale è la natura della prestazione. Se l’accesso alla struttura richiede esami, trattamenti o interventi organizzati in modo tale da impedire la presenza al lavoro, la giornata può essere coperta dalla tutela previdenziale. Diverso è il caso dei periodi successivi o intermedi, per i quali resta necessaria la normale certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa.
Salute mentale, strutture residenziali e tutela previdenziale
Un capitolo importante riguarda i trattamenti per disturbi psichici.
Le giornate trascorse presso i Centri di salute mentale per percorsi programmati sono trattate come cicli di cura ricorrenti. Questo significa che possono essere indennizzate quando vi è effettiva partecipazione al trattamento.
Quando, invece, è documentata anche la permanenza notturna, il regime può avvicinarsi a quello del day hospital. Per le strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali, però, non basta la semplice ospitalità. Serve che la struttura sia autorizzata o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e che presenti requisiti sanitari precisi: direzione medica, cartella clinica, Piano terapeutico individuale, tracciabilità degli interventi e personale qualificato.
Sono equiparati al ricovero ospedaliero i ricoveri presso i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, la permanenza residenziale sanitaria, le RSA per esigenze sanitarie, gli hospice e le unità di riabilitazione intensiva o estensiva, nel quadro della legge n. 833/1978. Le attività semiresidenziali o socio-educative, invece, rientrano nella disciplina ordinaria della malattia, con obbligo di certificato e rispetto delle fasce di reperibilità.
Pronto soccorso, dipendenze e disturbi alimentari: il ruolo della struttura
Le nuove indicazioni chiariscono anche il trattamento delle aree collegate al pronto soccorso. La permanenza in Osservazione breve intensiva e in Degenza breve viene considerata come ricovero ospedaliero, poiché si tratta di spazi destinati a monitoraggio clinico, valutazioni diagnostiche e assistenza sanitaria anche per più giorni.
Un altro ambito delicato è quello delle dipendenze patologiche.
La permanenza in comunità terapeutiche può essere equiparata al ricovero se la struttura opera in regime sanitario. Sono, quindi, necessari accreditamento, presenza di un medico responsabile, protocolli clinici, cartella sanitaria e Piano terapeutico individuale. In questi casi il lavoratore deve produrre idonea documentazione, compreso il certificato di dimissione con diagnosi.
Se la comunità ha, invece, finalità prevalentemente educative o sociali, oppure funziona in forma semiresidenziale, il trattamento segue le regole comuni. La copertura previdenziale dipende allora dalla certificazione medica e permane l’obbligo di reperibilità.
Criteri simili valgono per i centri dedicati ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Day service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria possono essere assimilati al ricovero, purché la struttura sia accreditata e disponga di équipe multidisciplinare, cartella clinica e piano individuale. Le attività prive di reale contenuto sanitario restano invece nell’area della tutela ordinaria.
Malattia, certificati e reperibilità: cosa cambia per i lavoratori
Le indicazioni INPS puntano a evitare trattamenti diversi per situazioni simili. Il criterio guida è capire se la prestazione sanitaria, per durata, intensità e organizzazione, impedisce davvero lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non conta solo il nome della struttura, ma la natura del percorso seguito.
Quando la prestazione è equiparata al ricovero o al day hospital, il riconoscimento previdenziale segue regole più vicine a quelle della degenza sanitaria. Se il percorso è considerato malattia comune, restano centrali il certificato medico, l’indicazione dello stato di incapacità lavorativa e il rispetto delle fasce di reperibilità.
Il lavoratore deve, dunque, conservare la documentazione rilasciata dalla struttura e presentarla quando richiesta. Le strutture sanitarie, a loro volta, assumono un ruolo decisivo perché devono attestare correttamente il tipo di trattamento, la presenza effettiva e l’eventuale regime sanitario.
La Circolare n. 65 del 2026 aggiorna così la tutela previdenziale a un sistema sanitario cambiato. Le cure moderne sono spesso più brevi, meno legate al letto ospedaliero e più distribuite sul territorio. Tuttavia, quando producono reale incapacità al lavoro, devono ricevere un inquadramento coerente. In questo senso, la malattia non è valutata solo come assenza, ma come effetto concreto di un percorso di cura riconosciuto e documentato.
Riassumendo
- La malattia tutela anche cure sanitarie diverse dal ricovero ordinario.
- Alcune prestazioni ambulatoriali complesse sono equiparate al day hospital.
- Le strutture psichiatriche devono avere requisiti sanitari e accreditamento.
- OBI e Degenza breve valgono come ricovero ospedaliero.
- Comunità terapeutiche e centri alimentari seguono criteri sanitari specifici.
- Certificati, documentazione e reperibilità restano decisivi per l’indennità.