Nell’ultimo mese, quando si parla di cartelle esattoriali vengono in mente lo stralcio delle cartelle 2000-2015 fino a mille euro nonché la rottamazione-quater per quelle afferenti debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno del 2022.

Non si discute più della rottamazione-ter ossia della precedente finestra di definizione agevolata che è ancora attiva nel senso che, i contribuenti che hanno presentato alla scadenza istanza di adesione, potrebbero avere ancora delle rate da pagare anche nel 2023; infatti, i piani di rateazione che ammette la norma di riferimento, ex art.

3 del DL 119/2018, prevedono delle scadenza anche nel 2023.

Da qui, è utile ricordare le prossime scadenze delle rottamazione-ter nonché i possibili intrecci con la rottamazione-quater.

La rottamazione-ter. Le prossime scadenze

Venendo subito alle scadenze, il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il contribuente con un piano di rateazione rottamazione-ter in corso, potrebbe decidere di passare alla rottamazione-quater.

La scelta potrebbe essere molto conveniente se si considera che, aderendo alla nuova sanatoria della Legge di bilancio, dovrà pagare:

  • il capitale ossia l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di rateizzazione degli importi dovuti.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Dunque, rispetto alla rottamazione-ter il contribuente risparmierebbe anche: sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Come pagare le rate della rottamazione-ter?

I bollettini ricevuti nella c.d comunicazione delle somme dovute, possono essere pagati:

  • tramite il servizio “Paga on-line” (portale ADER e sull’APP EquiClick);
  • con i canali telematici delle banche (home banking), di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA (la lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito dipagoPA);
  • prenotando un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino a te con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del nostro portale.

Quali intrecci con la rottamazione-quater?

In base alla ricostruzione fatta finora, sorge spontanea una domanda, posta la suddetta convenienza nel passaggio dalla rottamazione-ter alla quater, tale scelta è effettivamente possibile?

Ebbene, la risposta è positiva.

Infatti, come riportato nel comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ha dato il via alla nuova sanatoria:

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Dunque, via libera al passaggio dalla rottamazione-ter alla quater.

Lo stesso discorso vale anche per chi è decaduto dalla “prima” rottamazione e dalla rottamazione-bis.

Infatti, la decadenza dalle seguenti sanatorie non blocca l’accesso alla rottamazione-quater:

  • articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Nel complesso, la rottamazione-quater è aperta a tutti.

Anche a chi ha ancora scadenze della rottamazione-ter.