La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione ter) avrà come effetto lo stop delle procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate le quali vengono ad estinguersi con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente. Si tratta della conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella Riposta n. 128/E dello scorso 12 maggio, emanata in merito all’istanza di interpello presentata da un soggetto il quale faceva presente all’Amministrazione finanziaria che con due distinti atti di pignoramento presso terzi, l’Agente della riscossione ha avviato una procedura di pignoramento su crediti da lui stesso vantati nei confronti di un terzo pignorato, quale prezzo di una compravendita di azienda da pagare in sette rate annuali.

Nel dettaglio:

  • con riferimento al  primo procedimento, l’istante, dovendo ancora riscuotere parte delle rate riguardante la cessione dell’azienda (il terzo pignorato lo dichiara espressamente),  in sede di udienza, il giudice, con apposita ordinanza, ha assegnato in favore dell’Agente della riscossione (quale creditore procedente verso l’istante) il pagamento delle quote residue secondo le scadenze contrattualmente previste.
  • stessa cosa nel secondo pignoramento. Anche in tale sede, con altra ordinanza, è stato assegnato all’Agente riscossione l’importo pignorato e nel rispetto delle tempistiche comunicate nella dichiarazione già resa dal debitore nel primo procedimento.

Il quesito

A fronte della procedura esecutiva avviata dall’Agente riscossione nei proprio confronti, l’istante ha, dunque, aderito all’istituto della rottamazione ter. L’adesione è stata accettata e dopo aver ricevuto la relativa comunicazione questi ha provveduto a versare le prime due rate. Fatta la doverosa ricostruzione, viene, quindi, chiesto all’Agenzia delle Entrate se possa trovare applicazione la previsione normativa secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo“, e quindi possano dirsi estinte le procedure di pignoramento presso terzi a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che rientrerebbero, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.

L’applicazione è a 360°

L’Amministrazione finanziaria in risposta al quesito ricorda che già in altra occasione l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel corso di Telefisco 2019 aveva chiarito che ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera d) ed e), del decreto legge n. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter, per i carichi definibili che ne sono oggetto: “non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. Tale chiarimento trova applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi. Pertanto, da qui la conclusione di cui in premessa.