Ancora una proroga per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio. In fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, è stato approvato un emendamento che rinvia al 9 dicembre la scadenza delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Rispetto a tale scadenza, è confermata l’applicazione dei 5 giorni di tolleranza. Il decreto interviene anche sugli avvisi bonari. Con una rimessione in termini per i versamenti delle somme in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, entro il 16 settembre 2020 o, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020.

Tali versamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: proroga al 9 dicembre

Di certo non la proroga che tutti si aspettavano ma solo un breve rinvio per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Infatti, in fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, è stato approvato un emandamento che rimanda al 9 dicembre le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Rispetto all’attuale scadenza del 30 novembre. Si tratta di una proroga di soli 9 giorni.

Entro il 30 novembre devono essere pagate:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Con il nuovo intervento di proroga, la scadenza va al 9 dicembre. Si applica sempre la disposizione in base alla quale sono ammessi cinque giorni di ritardo rispetto alla data di pagamento.

Dunque, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 dicembre.

Rimessione in Bonis per gli avvisi bonari

Sempre in fase di conversione in legge del D.L. fiscale, con un ulteriore emendamento, si rinvia la scadenza di alcuni pagamenti legati agli avvisi bonari.

A tal proposito si ricorda che l’art.144 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha previsto che i versamenti legati ai c.d. avvisi bonari, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Nei fatti c’è stata sia una rimessione in bonis dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio. Tali versamenti potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Oppure in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Detto ciò, il decreto fiscale ora dispone che i suddetti pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021. Senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.