La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, da la possibilità ai contribuenti, tutti, imprese e privati di pagare i debiti con il Fisco e con altre Amministrazioni senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora nonché l’aggio della riscossione. Di certo si tratta di una chance molto importante, considerato che le somme dovute possono essere anche oggetto di rateazione. Non è sbagliato affermare che la rottamazione-quater sia la più vantaggiosa di sempre.

A ogni modo, per chiudere la partita con il Fisco è necessario versare: quanto dovuto a titolo di capitale (imposta, tassa o il tributo indicato nella cartella); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Detto ciò, c’è una sanatoria che è ancora più conveniente rispetto alla rottamazione-quater. Infatti, non tutti sanno che anche per i consumatori privati c’è la possibilità di pagare i debiti ,anche con l’Amministrazione Finanziaria, versando solo una piccola percentuale.

In particolare stiamo facendo riferimento alla Legge n°3/2012, c.d. legge salva suicidi.  Vediamo di cosa si tratta.

La rottamazione-quater

La rottamazione-quater consente di sistemare le cartelle relative ai i singoli debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, ex  Equitalia e Riscossione Sicilia, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere rottamate le cartelle afferenti imposte dirette, Irpef, Ires, alle imposte indirette, Iva, imposta di registro, ecc. Nonché quelle relative a tributi locali quali IMU, TARI, ecc. Seppur in parte, la rottamazione riguarda anche le multe stradali.

L’alternativa alla rottamazione-quater. Il piano del consumatore

Come accennato in premessa, non tutti sanno che c’è una legge la quale permette di sanare i propri debiti a condizioni vantaggiose ossia legate al proprio stato di indebitamento.

Facciamo riferimento alla Legge n°3/2012.

In particolare, l’agevolazione riguarda anche il c.d. consumatore, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Tale soggetto deve trovarsi una situazione di sovraindebitamento ossia in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta’ di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita’ di adempierle regolarmente”.

Egli potrà – grazie all’ausilio degli organismi di composizione della crisi – proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

In termini semplici, per sanare la propria posizione di sovraindebitamento, rispetto a posizioni non soggette ne’ assoggettabili a fallimento:

  • il debitore può concludere un accordo con i creditori,
  • nell’ambito della “procedura di composizione della crisi”.

L’omologazione dell’accordo

L’accordo ossia la proposta di accordo o piano del consumatore deve essere omologato.

A tal proposito, l’omologazione dell’accordo da parte del giudice, presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentano:

  • almeno il 60 per cento dei crediti e
  • prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore per superare la crisi di liquidità, nonché di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso (Fonte sito Camera dei Deputati)

All’atto del deposito della proposta, prima della sua omologazione, comunque non oltre tre giorni dal deposito, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente.

Detto ciò, vediamo quali sono i rapporti della procedura fin qui descritta con la rottamazione-quater.

Rapporti con la rottamazione-quater

C’è da dire subito che la procedure in parola non è da ostacolo alla rottamazione-quater.

Infatti, al comma 245 della Legge di bilancio 2023, viene espressamente previsto che:

Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita’ di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Dunque, c’è compatibilità tra le procedure previste dalla Legge 3/2012 in favore dei consumatori e la rottamazione-quater.

Detto ciò, ai fini della rottamazione, è necessario che a monte ossia prima della presentazione dell’istanza per aderire alla rottamazione-quater, la proposta del consumatore sia stata notificata all’Agente della entrate-riscossione.

C’è da dire per le tempistiche di cui alla procedura qui in esame, molto lunghe, mal si conciliano con le strette scadenze della rottamazione-quater.

Vedremo a breve quali saranno le indicazioni dell’Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto qui analizzato.