Ancora pochi giorni a disposizione per presentare domanda di adesione rottamazione quater all’Agenzia Entrate Riscossione. La scadenza, dopo la proroga decisa dal legislatore, è fissata al 30 giugno 2023 (invece che 30 aprile).
Parliamo della possibilità di definire in maniera agevolata i debiti (carichi) dei contribuenti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In questo modo si pagherà solo la quota capitale del debito, risparmiando sostanzialmente sanzioni e interessi.

Una volta presentata la richiesta non significa che si è ammessi alla sanatoria.

Per saperlo occorre attendere che l’Agenzia Entrate Riscossione stessa risponda. La risposta arriverà entro il 30 settembre 2023 (invece che 30 giugno).

Se ammessi, bisognerà poi procedere al pagamento del dovuto secondo le scadenze previste ed indicate nella comunicazione stessa. Le scadenze di pagamento dipenderanno dalla scelta del contribuente fatta in sede di domanda. Ossia se pagare in unica soluzione oppure a rate (massimo 18 rate). La decisone è a libera discrezionalità del richiedente.

Le date di pagamento

In merito alle scadenze di pagamento, anche qui il legislatore è intervenuto con una proroga. In dettaglio, il calendario aggiornato prevede che:

  • se, in unica soluzione il pagamento è da farsi entro il 31 ottobre 2023
  • il pagamento a rate, invece, avrà le seguenti scadenze:
    • le prime due rate scadranno rispettivamente il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023
    • le restanti rate, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 2% a decorrere dal 1° novembre 2023. Se non si paga entro la scadenza prevista sono concessi 5 giorni di tolleranza. Quindi, si può pagare anche entro 5 giorni successivi. Laddove nemmeno entro tali 5 giorni non si paghi, anche una sola rata, il contribuente decade dal beneficio.

Ricordiamo che il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha stabilito una proroga di tre mesi per la rottamazione quater. Lo slittamento interessa solo chi, al 1° maggio 2023, aveva residenza o domicilio (oppure operava, se trattasi di agenti e rappresentanti) in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del medesimo decreto alluvioni.

Rottamazione quater, attenzione alla posta o alla PEC

Quando, sul sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione, si compila la domanda di adesione alla rottamazione quater, l’attenzione principale è da darsi anche ai campi dedicati al domicilio fiscale del richiedente.

Questi sceglie tra due alternative, ossia il domicilio fisico o quello digitale. Se opta per la prima soluzione indicherà l’indirizzo “fisico” dove intende ricevere la comunicazione dell’Agenzia Entrate Riscossione con cui sarà informato dell’accoglimento o rigetto della domanda.

Nel caso in cui intende indicare il domicilio “digitale”, riporterà un indirizzo PEC dove intende ricevere la predetta comunicazione.

Come anticipato, tale comunicazione, arriverà entro il 30 settembre 2023. Per chi presenta la richiesta, dunque, ogni tanto si consiglia di controllare la propria cassetta postale o la propria PEC, a seconda di quanto deciso di indicare in sede di domanda.

Riassumendo…

  • la domanda rottamazione quater scade il 30 giugno 2023
  • c’è la proroga di tre mesi decisa dal decreto alluvione per i territori di cui all’allegato 1 del decreto stesso
  • il contribuente in sede di domande deve indicare il domicilio fiscale dove intende ricevere la comunicazione di accoglimento/rigetto della domanda. Si può indicare il domicilio “fisico” oppure digitale (PEC)
  • la comunicazione di accoglimento/rigetto della rottamazione quater arriverà entro il 30 settembre 2023.