Novità sia per la rottamazione-quater sia per il ravvedimento speciale. In fase di conversione in legge del DL 215/2023, c.d decreto Milleproroghe, sono stati proposti alcuni emendamenti che intervengono sulla due definizioni agevolate. Se per la rottamazione delle cartelle è prevista solo una proroga delle prime tra rate, ben più corposo invece è l’intervento sul ravvedimento speciale.

A ogni modo, le novità, proroga rottamazione e ravvedimento,  saranno votate in Commissione alla Camera in data 13 febbraio.

Vediamo nello specifico cosa potrebbe cambiare per rottamazione delle cartelle e ravvedimento operoso speciale.

La proroga della rottamazione-quater

Partiamo dalla rottamazione delle cartelle. In base all’attuale calendario entro il 28 febbraio dovrà essere pagata la 3° rata della sanatoria. Rispetto a tale scadenza si applicano invece i 5 giorni di tolleranza. Cosicché, l’ultimo giorno utile per pagare la 3° rata sarà lunedì 4 marzo 2024.

Le prime due rate sono invece scadute al 18 dicembre. Termine fissato in proroga dal DL 145/2023, c.d. decreto Anticipi. In tale caso non si applicavano i 5 gg di tolleranza.

Inizialmente le scadenze della rottamazione, prima della proroga al 18 dicembre erano così individuate:

  • pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, le cui scadenze sono a oggi confermate, sono ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Scadenza al 15 marzo 2024

Arriviamo così all’intervento contenuto in un emendamento al DL Milleproroghe. In particolare, il Governo intende spostare al 15 marzo 2024 le scadenze della rottamazione delle cartelle.

Nello specifico andranno al 15 marzo 2024:

  • le prime tra rate con scadenza al 18 dicembre 2023 (le prime due ) e al 28 febbraio 2024 per le generalità dei contribuenti;
  • le prime due rate per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione (territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio 2023).

Si ricorda che per tali ultimi soggetti tutte le scadenze della rottamazione delle cartelle sono prorogate di tre mesi. Ad esempio, per tali soggetti la prima rata della rottamazione è scaduta al 31 gennaio. A tale data si sono aggiunti 5 giorni di tolleranza. La seconda invece scadrà al 28 febbraio ( in seconda battuta 4 marzo 2024).

Il Dl Milleproroghe rimanda tutti i pagamenti al 15 marzo (vedi punto elenco).

Ravvedimento speciale. Proroga con novità

Se per la rottamazione delle cartelle l’emendamento specifico prevede una proroga secca, la stessa cosa non può dirsi per il ravvedimento operoso speciale. In tale caso l’intervento del Dl Milleproroghe potrebbe essere molto più corposo.

Il ravvedimento speciale, si ricorda, è una  sanatoria ( articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 e interpretazione autentica articolo 21 del Dl n. 34/2023), che consente al contribuente di sistemare le violazioni commesse in materia di Imposte sui redditi, Iva, Irap, ecc. Si deve trattare di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Le violazioni sanabili sono quelle riferite al periodo d’imposta 2021 e precedenti (fino a quelli ancora accertabili) con dichiarazioni validamente presentate. Dunque non al ravvedimento speciale per l’omessa dichiarazione dei redditi, Iva o Irap. Si al ravvedimento per la dichiarazione infedele. Cosicché ad esempio, chi non ha inserito un reddito in dichiarazione dei redditi potrà mettersi in regola pagando:

  • l’imposta;
  • gli interessi;
  • la sanzione base per la violazione commessa ridotta a 1/18.

Proprio la riduzione delle sanzioni a 1/18 è il grande vantaggio del ravvedimento speciale.

Attenzione però,  il ravvedimento è ammesso solo se le violazioni commesse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, ecc.

La sanatoria ossia il ravvedimento speciale riguarda anche i crediti inesistenti o non spettanti.

L’intervento del DL Milleproroghe

Entro il 2 ottobre, coloro i quali intendevano sfruttare la chance di ravvedimento speciale avrebbero dovuto: rimuovere l’irregolarità commessa (presentazione dichiarazione integrativa) nonchè pagare la prima rata.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Nel corso dell’iter di conversione del DL Milleproroghe sono stati presentati degli emendamenti (in attesa di approvazione) con i quali si interviene proprio in materia di ravvedimento speciale.

A tal proposito, nella giornata di domani potrebbe essere approvato in via definitiva un emendamento che:

  • rimanda al 31 marzo 2023 tutte le rate 2023 del ravvedimento speciale scadute e non pagate;
  • da la possibilità di aderire alla sanatoria anche per le dichiarazioni 2023, periodo d’imposta 2022.

I versamenti dovrebbero avere le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.

Non rimane che attendere l’approvazione definitiva degli emendamenti in parola per avere una situazione più chiara.

Riassumendo…

  • Due emendamenti al DL Milleproroghe intervengono in materia di rottamazione-quater e ravvedimento operoso speciale;
  • è prevista la proroga della rottamazione delle cartelle al 15 marzo 2024;
  • per il ravvedimento speciale c’è una proroga al 15 marzo e un ampliamento dell’ambito di applicazione temporale della sanatoria.