I Comuni avranno ampia autonomia decisionale nel definire le regole per applicare la rottamazione-quater alle ingiunzioni fiscali.

Infatti, il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, post conversione in legge, nel riconoscere ai Comuni e agli altri enti territoriali la possibilità di applicare rottamazione e/o annullamento dei debiti fino a mille euro, preveda che questi possano regolare diversi aspetti della sanatoria.

Tale autonomia riguarda la rottamazione-quater, posto che lo stralcio dei debiti fino a mille euro avviene in automatico, una volta che il Comune ha adottato apposito provvedimento di applicazione dello stralcio.

La rottamazione-quater anche per i Comuni

L’art.17-bis del DL 34/2023 dipone quanto segue:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nei fatti, i Comuni e gli altri enti territoriali possono applicare le due sanatorie, rottamazione e stralcio debiti fino a mille euro, adottando apposito provvedimento entro il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL bollette).

Rottamazione cartelle e rottamazione ingiunzioni fiscali. Cosa hanno in comune?

Rispetto alla rottamazione dei Comuni si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 240 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

In particolare, l’istanza di adesione alla sanatoria:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
  • vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo;
  • estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Si applica altresì il comma 246, che individua le ipotesi escluse dalla c.

d. rottamazione.

Rottamazione-quater. Ampia autonomia decisionale per i Comuni

Con il provvedimento con il quale l’ente territoriale, comuni, province, regioni, ecc. stabiliscono l’applicazione della rottamazione alle ingiunzioni fiscali, dovrà essere stabilito:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento. Nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Riassumendo…

  • La rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro riguarda anche i Comuni;
  • i Comuni e gli altri enti territoriali hanno la massima autonomia per regolare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali;
  • a seguito della presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente sono sospesi i termini di prescrizione. E anche quelli di decadenza per il recupero delle somme oggetto di sanatoria;
  • sono confermate le esclusioni alla rottamazione per i debiti già elencati dalla Legge di bilancio 2023;
  • aderendo alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali, il Comune non può avviare  nuove procedure esecutive o proseguire quelle già avviate.