Nuove scadenze per inviare la domanda di rottamazione-quater e per il pagamento della 1° o unico rata della sanatoria; sono queste le principali novità che l’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, ha evidenziato nelle nuove FAQ sulla rottamazione delle cartelle.

La pubblicazione delle FAQ è strettamente collegata alle modifiche apportate dal DL 51/2023 che è intervenuta propria sulla rottamazione.

Vediamo nello specifico quali sono le novità ribadite dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

La rottamazione-quater

La rottamazione delle cartelle riguarda i debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione, ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022 (articolo 1, commi 231-252, della Legge n.197/2022, Legge di bilancio 2023.

Presentano domanda di rottamazione, rispetto all’importo indicato nella cartella (o nell’avviso di addebito Inps o ancora nell’avviso di accertamento esecutivo del Fisco), il contribuente sarà tenuto a pagare solo: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà pagare invece:  le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Si tratta della rottamazione più conveniente di sempre.

Infatti, rispetto alla precedenti sanatorie, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Rottamazione-quater con FAQ aggiornate

Il DL 51/2023, ha reso ufficiale sia la proroga del termine entro il quale presentare domanda di rottamazione sia della scadenza della prima o unica rata; infatti, fino alla scorsa settimana la proroga era stata annunciata solo con un comunicato stampa del MEF; tant’è che si iniziava a dubitare della validità della stessa posto che un comunicato stampa non può avere valenza tale da modificare una norma.

Da qui l’intervento del decreto citato.

In considerazione della novità apportate dal DL 51/2023, l’ADER ha aggiornato le FAQ sulla sanatoria.

Nelle FAQ viene evidenziato la proroga:

  • dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
  • dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Nelle FAQ è ribadito che in seguito alla presentazione della domanda di rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rottamabili: non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Rottamazione-quater, le FAQ aggiornate. Le nuove scadenze delle rate

La proroga non riguarda solo la scadenza della domanda di rottamazione ma anche il termine per pagare la prima o unica rata della sanatoria.

Infatti, il pagamento dei carichi compresi nella rottamazione deve essere effettuato come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (non più 31 luglio);
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.