Si dice spesso che nella vita bisogna essere fortunati, tale affermazione è quanto mai vera in riferimento alla rottamazione e allo stralcio dei debiti delle ingiunzioni fiscali e degli  accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti territoriali. Per le regioni è corretto il riferimento alle sole ingiunzioni fiscali.

Detto ciò, per i contribuenti con debiti verso Comuni che non si sono avvalsi di Equitalia per l’attività di riscossione, la possibilità di rottamare o stralciare i debiti, dipende dalla volontà dello stesso ente territoriale.

Infatti, i Comuni così come gli altri enti territoriali, hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare la rottamazione e lo stralcio delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi.

All’ampia autonomia riconosciuta ai Comuni corrispondono però delle conseguenze in capo ai contribuenti, che possono essere di segno positivo o negativo.

La rottamazione delle ingiunzioni fiscali

Grazie all’art.17-bis del DL 34/2023, la disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle e di stralcio dei debiti fino a mille euro, si applicano anche alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi degli enti territoriali.

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, se fino a prima del DL Bollette, i cittadini o comunque i debitori di Comuni che non si sono rivolti ad Equitalia (ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER) per riscuotere i propri crediti non potevano sfruttare né la rottamazione né lo stralcio delle cartelle, ora grazie al decreto citato, tale preclusione è superata.

Rottamazione ingiunzioni fiscali dei Comuni. Perché ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B?

Le disposizioni del DL bollette non sono imperative.

Nel senso che gli enti territoriali possono decidere o meno di applicare le due sanatorie.

Infatti, per attivare la rottamazione delle cartelle, o lo stralcio dei debiti fino a mille euro, i Comuni dovranno adottare appositi provvedimenti/delibere entro il 29 luglio 2023.

Tali delibere acquisteranno efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale. Le delibere dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici. Nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997″, dovranno essere trasmesse al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”.

Con la delibera sulla rottamazione, l’ente territoriale potrà disciplinare:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento;
  • la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata;
  • il termine delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Come detto in premessa, all’ampia autonomia riconosciuta ai Comuni corrispondono però delle conseguenze in capo ai contribuenti, che possono essere di segno positivo o negativo. Infatti ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B. I primi saranno coloro i quali hanno debito verso Enti territoriali che hanno aderito alla rottamazione.

I secondi, invece, quelli che sono debitori verso Enti che non hanno voluto applicarla. Quest’ultimi dovranno pagare i propri debiti per intero. Senza alcuno sconto.

Riassumendo…

  • I Comuni e gli altri enti territoriali potranno decidere, su opzione, di applicare le disposizioni di cui alla rottamazione-quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro;
  • la decisione è subordinata all’adozione di apposito regolamento/delibera;
  • ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B.