Le date fissate dal DL 34/2023, c.d. decreto bollette in materia di rottamazione delle ingiunzioni fiscali, potrebbero portare a un vero e proprio pasticcio normativo. L’allarme è stato lanciato dall’IFEL in un recente documento pubblicato proprio sulla rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti territoriali.

Infatti, per aderire alla rottamazione, i Comuni e gli altri enti territoriali dovranno adottare un apposito provvedimento/regolamento. Provvedimento che acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale.

Le delibere dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze o in alcuni casi al soggetto privato che si occupa della riscossione per conto dell’ente.

Tuttavia, questi adempimenti, adozione e pubblicazione regolamento, trasmissione al MEF, sembrerebbero non ben disciplinati dal legislatore nelle loro tempistiche di effettuazione.

Vediamo nello specifico quali sono le criticità segnalata dall’IFEL.

La rottamazione delle ingiunzioni fiscali

L’art.17-bis del DL 34/2023 ha previsto quanto segue:

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, i Comuni e gli altri enti potranno decidere di applicare le disposizioni di cui alla rottamazione-quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro anche alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi.

In tal modo, gli sconti previsti dalla pace fiscale, potranno essere sfruttati anche da coloro i quali hanno debiti verso Comuni o altri enti che non si avvalgono di Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, per la riscossione coattiva dei propri crediti.

Detto ciò, per attivare la rottamazione delle cartelle, o lo stralcio dei debiti fino a mille euro, i Comuni dovranno adottare appositi provvedimenti/delibere entro il 29 luglio 2023. Tali delibere acquisteranno efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale. Le delibere dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici. Nonché, “nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997″, dovranno essere trasmesse al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”.

Rottamazione-quater nei Comuni. L’IFEL segnala le criticità

Secondo l’IFEL, come messo nero su bianco in un recente documento, le data citate non sono state tra loro coordinate.

Si tratta, con evidenza, di una disposizione mal formulata. In primo luogo, la data di invio al Dipartimento delle finanze, sebbene da ritenersi come non perentoria, non appare coordinata con il termine di approvazione del regolamento comunale, fissato, come detto, al 29 luglio 2023, sicché è da ritenersi irragionevole che si possa pensare ad un invio al Dipartimento il giorno lavorativo successivo a quello di approvazione. In secondo luogo, non si coglie la ratio del termine del 30 giugno 2023 per l’invio della delibera ai soggetti affidatari della riscossione coattiva, posto che il termine ultimo per l’approvazione è fissato al 29 luglio. Si deve ritenere, in proposito, che il termine in questione riguardi una mera comunicazione preventiva al soggetto affidatario della volontà comunale di attivare le disposizioni agevolative, con riserva di definirne modalità e dettagli con la delibera regolamentare entro il successivo 29 luglio.

A ogni modo, in ambedue i casi, è da sottolineare, non sono in gioco l’efficacia o la legittimità delle delibere di adozione delle nuove definizioni agevolate, condizionate unicamente al rispetto del termine del 29 luglio e alla pubblicazione dei provvedimenti sul sito internet dell’ente locale.

Appare tuttavia opportuno che, in particolare sull’interpretazione del termine “30 giugno” per la comunicazione all’eventuale affidatario dei servizi di gestione delle entrate, il Mef si esprima tempestivamente, così da sciogliere qualsiasi dubbio applicativo.

Riassumendo…

  • i Comuni e gli altri enti potranno decidere di applicare le disposizioni di cui alla rottamazione-quater e allo stralcio dei debiti fino a mille euro;
  • la decisone è subordinata all’adozione di apposito regolamento/delibera;
  • il regolamento deve essere adottato entro il 29 luglio 2023 e acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale;
  • l’IFEL ha dichiarato che le date fissate dal legislatore non sono tra loro coordinate.