La rottamazione-quater applicata ai debiti verso i Comuni riguarda sia le ingiunzioni fiscali sia gli accertamenti esecutivi.

Per le ingiunzioni occorrerà fare riferimento alle ingiunzioni emesse direttamente dall’ente, in caso di riscossione diretta, oppure ai crediti inclusi in atti emessi dall’ente e destinati ad essere trasmessi ai soggetti affidatari ai fini della riscossione coattiva. Ovviamente nel caso di accertamenti emessi dal soggetto affidatario in quanto concessionario del servizio, il riferimento sarà agli atti emessi dal concessionario medesimo per conto dell’ente.

Questo importante chiarimento è stato fornito dall’Istituto per la Finanza e l’Economia locale (IFEL).

La rottamazione-quater nei Comuni

Quando si parla di rottamazione-quater o comunque della pace fiscale per i Comuni che non si sono avvalsi di Equitalia (ora Agenzia delle entrate-riscossione) per la riscossione dei propri crediti, si fa riferimento alla novità introdotta dal DL 34/2023, c.d. decreto bollette.

In particolare, l’art.17-bis ha esteso la pace fiscale, rottamazione-quater e stralcio dei debiti fino a mille euro, anche agli atti di recupero tipici degli enti locali: ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi (accertamenti entrati in vigore dal 2020, non riguardano le Regioni).

Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dunque, i Comuni, al pari degli altri enti territoriali hanno tempo fino al 29 luglio per decidere se applicare o meno la pace fiscale.

Rottamazione debiti Comuni. Ulteriori chiarimenti da parte dell’IFEL

In un dossier pubblicato di recente e oggetto di successivo aggiornamento, l’IFEL ha meglio chiarito il perimetro applicativo della pace fiscale rispetto alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi.

Per le ingiunzioni di pagamento si fa riferimento:

  • alle ingiunzioni emesse direttamente dall’ente, in caso di riscossione diretta;
  • ai crediti inclusi in atti emessi dall’ente. Avvisi di accertamento ordinario o altro documento di accertamento del credito, in caso di entrate patrimoniali, emessi entro il 31 dicembre 2019. E destinati ad essere trasmessi ai soggetti affidatari ai fini della riscossione coattiva (concessionari privati della riscossione);
  • agli accertamenti emessi dal soggetto affidatario in quanto concessionario del servizio di riscossione;
  • alle ingiunzioni consegnate all’agente della riscossione privato, ad esempio, attraverso liste di carico, secondo la disciplina dei contratti di affidamento (vedi dossier IFEL).

Come evidenziato dall’IFEL, sull’ultimo punto elenco:

si rischia di limitare il campo di applicazione della definizione in quanto i Comuni trasmettono i propri atti al soggetto affidatario decorsi 90 giorni dalla loro notifica (ex art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 16/2019), sicché la possibilità per il debitore di accedere alla definizione dipenderebbe da comportamenti organizzativi interni dell’ente e non da parametri oggettivi, come appunto quello dell’emissione dell’atto.

Ovviamente nel caso di accertamenti emessi dal soggetto affidatario in quanto concessionario del servizio, il riferimento sarà agli atti emessi dal concessionario medesimo per conto dell’ente.

Nell’ipotesi, invece, di riscossione coattiva sia svolta direttamente dall’ente locale, che affidata a terzi, dopo la notifica degli accertamenti esecutivi, possano rientrare nella rottamazione tutti gli atti di accertamento divenuti esecutivi. Ovvero gli atti per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione. O i sessanta giorni dalla notifica, per gli accertamenti esecutivi patrimoniali.

A tal proposito si ricorda che l’art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019, prevede che gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.

Riassumendo…

  • La rottamazione-quater si applica anche ai Comuni che riscuotono tramite ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo senza avvalersi di ADER;
  • l’adesione non è obbligatoria, entro il 29 luglio i Comuni possono decidere, con apposita delibera, di applicare la pace fiscale;
  • la pace fiscale riguarda le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi. Nonché gli accertamenti emessi dal soggetto affidatario in quanto concessionario del servizio di riscossione.