Alla data del 30 settembre si è conclusa tutta la procedura burocratica della rottamazione delle cartelle con l’individuazione degli ammessi e degli esclusi.

Infatti, per legge, entro tale data l’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, era tenuta a dare riscontro ai contribuenti in merito alla richiesta di sanatoria.

Dopodiché, per i carichi non inclusi nella rottamazione, l’ADER ha già ripreso con le normali procedure cautelari ed esecutive: fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti, ecc.

Infatti, la sola presentazione della domanda, rispetto ai carichi nella stessa inseriti, ha bloccato finora l’attività di riscossione, salvo i casi in cui la procedura esecutiva era già in fase avanzata.

Detto ciò, vediamo quali saranno le prossime scadenze che caratterizzano la rottamazione delle cartelle.

Rottamazione cartelle. Le scadenze passate

Prima di andare nello specifico delle prossime scadenze, è utile riepilogare quelle già passate.

In particolare,

  • entro il 30 giugno poteva essere presentata la domanda di rottamazione delle cartelle (il termine iniziale era stato fissato al 30 aprile);
  • la scadenza era fissata al 2 ottobre per i residenti dei territori alluvionati  di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023;
  • entro il 30 settembre, l’Agenzia delle entrate riscossione ha mandato ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l’indicazione dei debiti ammessi o esclusi.

Vediamo invece quelle che saranno le scadenze da qui in avanti.

Rottamazione cartelle. Tutte le scadenze aggiornate

Innanzitutto partiamo con la scadenza del 10 ottobre.

Infatti entro tale data, chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quater e ha ricevuto la comunicazione di accoglimento dall’Agenzia Entrate, è ancora in tempo per modificare il piano di pagamento della rottamazione.

Per quanto riguarda la comunicazione delle somme dovute,  la data è spostata dal 30 settembre al 31 dicembre per i residenti dei territori alluvionati  di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023.

Detto ciò, per quanto riguarda le singole rate, la prima e la seconda scadono rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre.

Ciascuna delle due rate dovrà essere pari al 10% del totale dovuto.

Nel complesso, è possibile pagare la sanatoria:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Tutti i termini fine qui analizzati, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi. Ad esempio, per tali soggetti, la prima rata scadrà a fine gennaio 2024.

Riassumendo…

  • Entro il 31 ottobre deve essere pagata la prima rata della rottamazione delle cartelle;
  • la prima rata scadrà a fine gennaio 2024 per i residenti dei territori alluvionati di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023;
  • tali soggetti riceveranno la comunicazione delle somme dovute entro il 31 dicembre 2023.