Nel giro di due settimane si conoscerà ancor di più nei dettagli il contenuto della nuova pace fiscale. Tutti i contribuenti italiani stanno tenendo le antenne dritte per recepire ogni singolo rumors sulla nuova rottamazione delle cartelle. E’ evidente che la possibilità di chiudere i debiti con il Fisco e con altre amministrazioni versando poco o nulla, si veda lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro, attira l’attenzione di tutti, soprattutto in questo periodo in cui le imprese e i contribuenti sono a corto di liquidità.

Detto ciò, non si sa ancora con precisione quelli che saranno i debiti ammessi alla sanatoria. Detto ciò, per i debiti ammessi, potranno sfruttare la chance sia il debitore sia il coobbligato, anche convivente.

La situazione si complica per i debiti non ammessi alla rottamazione, qui il coobbligato, anche convivente, ne risponde al pari del primo debitore.

La nuova rottamazione delle cartelle

Già nel prossimo decreto fiscale che anticiperà la Manovra 2023, troverà spazio la nuova pace fiscale.

Dunque, al contribuente verrà data la possibilità di chiudere i debiti con il Fisco e con altre Amministrazioni versando soltanto una parte del debito totale.

In particolare, la nuova pace fiscale sarà così articolata:

  • stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (il contribuente non deve versare nulla);
  • saldo e stralcio per i debiti fino a 3.000 euro (il contribuente paga solo una percentuale, si parla del 10% dell’imposta, con azzeramento di sanzioni e interessi di mora);
  • rottamazione dei debiti superiori a 3.000 euro ( si paga tutta l’imposta/tributo/tassa contestata, con azzeramento di sanzioni e degli interessi di mora).

La nuova sanatoria delle cartelle dovrebbe riguardare i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2021.

La presenza di coobbligati e la nuova rottamazione

In premessa abbiamo detto che,  per i debiti ammessi alla nuova pace fiscale, potranno sfruttare la chance sia il debitore sia il coobbligato, anche convivente.

Infatti, in caso di adesione alla nuova rottamazione o al saldo e stralcio, la definizione agevolata ha effetti sia sull’obbligato che sul coobbligato. Con conseguente sospensione delle procedure cautelari (vedi ad esempio fermo amministrativo) ed esecutive (ad esempio pignoramento), poste in essere dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

La situazione si complica per i debiti non ammessi alla rottamazione, qui il coobbligato, anche convivente ne risponde al pari del primo debitore. Dunque, in tali casi, via libera a procedure esecutive e cautelari. Ad esempio si pensi al fermo amministrativo. La procedura di fermo parte da un preavviso con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ci informa che se non provvediamo al pagamento della cartella scaduta entro 30 giorni, l’auto sarà soggetta a fermo amministrativo con iscrizione del fermo al Pubblico Registro automobilistico (PRA).
Niente fermo amministrativo: se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013); per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.