La domanda di rottamazione-quater, Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023,  può riguardare anche debiti rispetto ai quali il contribuente ha già una rateazione in corso ossia sta già pagando mensilmente il proprio debito come da cartella notificata dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

Detto ciò, un aspetto che è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate, riguarda la possibilità di aderire alla rottamazione quater rispetto a quei debiti per i quali è ancora in corso la rottamazione-ter. Dunque facciamo riferimento alla precedente finestra di rottamazione delle cartelle che era stata introdotta dall’art.

3 del DL 119/2018.

In sostanza, stiamo parlando della possibilità di presentare domanda di rottamazione-quater anche per debiti per i quali è già attiva la rottamazione-ter.

La rottamazione-quater

Innanzitutto diciamo fin da subito che è possibile accedere alla rottamazione-quater anche rispetto a quei debiti rispetto ai quali il contribuente aveva aderito a precedenti sanatorie ma che poi non è riuscito a pagare. Dunque, parliamo di precedenti sanatoria dal quale il contribuente è decaduto.

Nello specifico, la rottamazione-quater è ammessa anche rispetto a chi ha aderito e poi è decaduto dalla seguenti rottamazioni:

  • articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per fare un esempio, chi non ha pagato le rate della rottamazione-ter o lo ha fatto solo in parte, entro lo scorso 5 dicembre 2022, per gli stessi debiti potrà presentare domanda di rottamazione-quater.

Passaggio dalla rottamazione ter alla quater

In premessa ci siamo chiesti se è possibile presentare domanda di rottamazione-quater anche per debiti rispetto ai quali è già attiva la rottamazione-ter. Dunque siamo in una situazione diversa da quella analizzata nel paragrafo precedente.

Non c’è stata alcuna decadenza della rottamazione-ter ma questa è ancora valida.

Ebbene, nel comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito quanto segue:

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Dunque, la risposta è affermativa.

Attenzione, una volta presentata domanda di rottamazione, sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad informare il contribuente entro il 30 giugno 2023, tramite la “comunicazione delle somme dovute”, del residuo che dovrà essere versato ai fini della rottamazione-quater. Residuo che potrà essere versato anche a rate.

Infatti, sarà possibile pagare:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la rottamazione delle cartelle risulterà decaduta. I versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.