Rottamazione cartelle esattoriali 2018, con rateizzazione attiva in corso ma volendo rottamare solo una parte di cartelle e se non sono state pagate le rate della prima rottamazione e possibile aderire a quella del 2018? I quesiti dei nostri lettori.

Rottamazione cartelle con rateizzazione attiva

Buongiorno, anch’io avrei un quesito da sottoporLe: ho in corso una rateizzazione “attiva”, iniziata nel 2013 di cento rate, comprendente numerose cartelle di varia tipologia.

Non essendo in grado di rottamare il carico debitorio completo, chiedo se è possibile rottamare solo una parte delle cartelle inerite nella rottamazione, in particolare quelle più lontane nel tempo che potrebbero beneficiare maggiormente del risparmio.

Se SI, come sarà gestita la  rottamazione in essere? Ringrazio per la gentilezza.

Risposta

L’Equitalia ha risposto alle domande dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sulla Rottamazione dei ruoli.

Nella domanda se è possibile rottamare le cartelle rateizzate, la risposta è stata SI.

In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.”

Riepilogando, per poter essere ammessi alla definizione agevolata, in caso di rateazione già concessa, è necessario essere in regola con i pagamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Nel caso specifico, il nostro lettore ci ha chiesto, se può rottamare solo una parte della rateizzazione, la risposta è si, se si è in regola con i pagamenti è possibile aderire alla rottamazione solo per una parte di cartelle già rateizzate. Poi dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione per un nuovo piano di rateizzazione per le cartelle rimanenti.

Non pagate le rate della Rottamazione cartelle esattoriali

BUONASERA, mi dispiace importunarla , ”ho un serio problema da risolvere, ho aderito alla rottamazione nell’anno 2017, però non sono riuscito a pagare nemmeno una rata, nel frattempo verso il mese di giugno anno corrente mi arriva una cartella esattoriale, per un bollo non pagato, quello che le chiedevo posso riformulare la rottamazione pagando la prima rata verso luglio 2018?

Per favore mi prospetti qualche soluzione adeguata non so se potrebbe essere utile potrei dimostrare che il mio datore di lavoro mi paga con notevole ritardo non solo pago un mutuo con una rata mensile abbastanza alta che si aggira intorno i 500 euro, veda quale soluzione mi potrebbe proporre. CORDIALI SALUTI

Risposta

Equitalia ha risposto all’Odcec di Roma (quarta parte, risposta al quesito n. 1 Quesito n. 1 – Rottamazione bis ruoli 2000 – 2016), in merito allo stesso quesito del nostro lettore, per chi non è riuscito a pagare le tre rate della prima rottamazione o ne ha pagato solo qualcuna. La risposta è la seguente:

Non, si può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’art. 6 del DL 193/2016, con la sola eccezione di quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24/10/2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione”.

Quindi, anche se è ingiusto, chi ha aderito alla prima rottamazione, e non ha pagato le prime tre rate, non può aderire alla rottamazione bis con le nuove scadenze.

Inoltre, è bene ricordare che è sempre possibile operare una rateizzazione cartelle.

Rateizzazione cartelle per debiti fino a 60 mila euro

Per debiti fino a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Fonte: Odcec di Roma, Agenzia delle Entrate – Riscossione