La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle entro il prossimo 30 giugno garantisce l’accesso alla sanatoria? La riposta non è positiva, infatti, il contribuente avrà l’effettivo riscontro circa l’ammissione alla sanatoria entro il 30 settembre. Così come avvenuto per le precedenti sanatoria, l’ADER, invierà la c.d. comunicazione delle somme dovute nella quale saranno indicati specifici codici identificativi ai quali possono corrispondere diverse casistiche. Queste sono: accoglimento totale della richiesta, accoglimento parziale, accoglimento totale senza che sia necessario alcun versamento.

Vedi debiti per sole sanzioni. E anche accoglimento parziale senza che sia necessario alcun versamento. La comunicazione può anche contenere il rigetto totale della domanda di sanatoria.

Detto ciò, vediamo a quali codici corrispondono le situazioni appena elencate.

La rottamazione delle cartelle

Rimangono ancora pochi giorni per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle così come prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Infatti, entro venerdì 30, è possibile presentare richiesta di adesione; entro la stessa data, il contribuente può presentare anche una domanda sostitutiva o integrativa della precedente. Laddove la nuova domanda sia riferita a carichi diversi di quelli inseriti nella prima richiesta, avremo due distinte domande di sanatoria ad ognuna delle quali corrisponderà un piano di rateazione.

Detto ciò, la scadenza citata riguarda solo i debiti contestati con cartelle esattoriali, avvisi di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate nonchè avvisi di addebiti INPS; si deve trattare di debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione nazionale, Ex Equitalia, ora ADER, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Invece, per quanto riguarda la rottamazione delle ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali, se ne saprà di più il 29 luglio o poco dopo.  Infatti, entro questo termine, i Comuni potranno decidere se attivare la rottamazione per i propri crediti. Basterà un provvedimento. Dunque, facciamo riferimento alle novità previste con il DL 34/2023, c.

d. decreto bollette, con il quale la rottamazione è stata estesa anche agli Enti che non si sono rivolti ad Equitalia (ora ADER) per la riscossione coattiva.

Rottamazione cartelle. La domanda non garantisce la sanatoria

In premessa, abbiamo accennato al fatto che solo con l’invio della “comunicazione delle somme dovute” da parte dell’ADER,  il contribuente saprà se è effettivamente ammesso alla sanatoria. L’ammissione o l’esclusione sarà indicata con appositi codici.

Nello specifico, i codici indicati nella lettera dovrebbe essere gli stessi di quali utilizzati per la precedente rottamazione delle cartelle.

In particolare, la comunicazione inviata dall’ADER potrà contenere i seguenti codici:

  • AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare;
  • AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare.

In caso di Lettere tipo AT e AP, la comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di 10 rate, il contribuente riceverà i primi 10 bollettini (allegati alla comunicazione) per il pagamento delle prime 10 rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), è renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.

Ulteriori codici

Ulteriori codici sono:

  • AD – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di definizione agevolata.
  • AX – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare;
  • RI – Rigetto: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare.

La comunicazione delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle,  verrà inviata al contribuente dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre.

Riassumendo…

  • Il 30 giugno scade il termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • entro la stessa data, è possibile presentare una domanda sostitutiva o integrativa;
  • il contribuente sarà informato circa l’ammissione alla rottamazione delle cartelle entro il 30 settembre;
  • l’ammissione può essere anche parziale rispetto alle cartelle indicate nella domanda.