Questo mese di settembre 2023, salvo nuove proroghe, è l’ultimo a disposizione per fare domanda rottamazione cartelle per alcuni contribuenti. CI riferiamo a coloro che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”.

A questi contribuenti, il legislatore ha voluto tendere una mano fissando al 30 settembre 2023 (invece che 30 giugno 2023) il termine ultimo di presentazione domanda per la sanatoria. Dunque, tre mesi in più rispetto all’ordinaria scadenza.
Prorogati anche il termine per l’invio della comunicazione di accoglimento o rigetto e prorogati anche i termini per il pagamento del dovuto.

Il calendario ordinario della sanatoria

L’ultima edizione della rottamazione cartelle è la “quater” ed è stata prevista dalla legge di bilancio 2023. Interessa i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La sanatoria permette di risparmiare sostanzialmente sanzione e interessi, pagando invece la sola quota capitale del debito.
Per aderire bisognava fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023. L’ente a sua volta risponderà con l’accoglimento o il rigetto, entro il 30 settembre 2023. A questo proposito sono già pronti i codici esito con ammessi ed esclusi dalla rottamazione. Nella domanda bisognava indicare se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).

Il pagamento in unica soluzione scade il 31 ottobre 2023. In caso di pagamento a rate, invece, le prime due andranno pagate rispettivamente entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023. Le successive entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2024.

Il mancato pagamento nei termini non comporta la decadenza dal beneficio se si paga entro i 5 giorni successivi. Se non si paga nemmeno entro 5 giorni (anche una sola rata) si decade dalla rottamazione.

Rottamazione cartelle, scadenze e istruzioni per gli alluvionati

Tutte le date indicate al paragrafo precedente sono quelle ordinarie.

Quindi, valide per la generalità dei contribuenti. Fanno eccezione, come detto, i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni. Per loro:

  • la domanda si può fare entro il 30 settembre 2023
  • la comunicazione di accoglimento o rigetto arriverà entro il 31 dicembre 2023
  • sono prorogati di tre mesi anche i termini di pagamento dell’unica soluzione, della prima e seconda rata.

Non cambiano le modalità di domanda per l’adesione alla sanatoria. Quindi, la richiesta la si può fare tramite area riservata del sito istituzionale Agenzia Entrate Riscossione (in questo caso bisogna autenticarsi) oppure tramite area pubblica, anch’essa accessibile dal sito dell’Agenzia (senza autenticarsi).

Riassumendo…

  • il 30 settembre 2023 scade la domanda rottamazione cartelle per coloro che al 1° maggio 2023° avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
  • una volta fatta domanda arriverà, entro il 31 dicembre 2023, la comunicazione di accoglimento o rigetto
  • nella domanda bisogna indicare se si vuole pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate)
  • la richiesta di adesione alla sanatoria si fa online sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, tramite area riservata (autenticandosi) o area pubblica (senza autenticarsi).