Ho una cartella di pagamento di 1.000 euro, di cui 600 euro per IRPEF non pagata del 2014. Il resto dell’importo sono sanzioni, interessi e diritti di notifica. Qualche mese fa ho provveduto a pagare solo i 600 euro riferiti all’IRPEF mentre non ho ancora pagato i restanti 400 euro. Sono a chiedere se posso fare domanda per la rottamazione cartelle in scadenza il 30 aprile 2023 così da avere l’annullamento di questi 400 euro.

Il nostro lettore invia in redazione un quesito interessante e su cui andiamo a fare chiarezza.

L’argomento in questione è quello della rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023. Si tratta della possibilità di pagare solo la quota capitale del debito, azzerando, invece, altre voci di costo della cartella, come sanzione ed interessi.

In particolare, NON si pagheranno: le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo; sanzioni; interessi di mora e aggio.

Si devono, invece, pagare: la quota capitale de debito; le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Se la cartella ha ad oggetto le multe per violazione del codice stradale o altre sanzioni amministrative, il taglio riguarda solo gli interessi.

L’adesione alla rottamazione cartelle

La rottamazione cartelle edizione 2023 può riguardare solo le cartelle di pagamento che hanno ad oggetto debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi vuole beneficiarne dovrà fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione stessa entro il 30 aprile 2023 e riceverà risposta di accoglimento o rigetto entro il 30 giugno 2023. Se di accoglimento, la comunicazione indicherà l’importo dovuto a seguito della sanatoria e le scadenze di pagamento. In allegato ci saranno anche i bollettini precompilati.

Ammessi alla sanatoria cartelle anche coloro che sono decaduti dalla rottamazione ter.

Per chi ha già pagato solo la quota capitale del debito

Venendo al quesito del nostro lettore, come chiarito anche nella Circolare n. 2/E del 2023,

Se per effetto di precedenti pagamenti parziali – relativamente ai quali si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella – risulta già corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, è comunque necessario presentare la domanda di adesione per poter fruire degli effetti della definizione.

In ogni caso, le somme relative ai debiti rottamabili, versate a qualsiasi titolo, anche prima della definizione, non sono rimborsabili.

Questo significa che, il lettore, anche se ha già pagato solo la quota capitale del debito indicata in cartella (ossia l’IRPEF di 600 euro) dovrà comunque presentare domanda rottamazione cartelle entro il 30 aprile 2023.

Solo in questo modo egli potrà ottenere l’annullamento delle voci di costo che rientrano nella rottamazione quater, vale a dire di interessi iscritti a ruolo, sanzioni e interessi di mora e aggio. Dovrà, invece, pagare ancora le somme maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.