Storica sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della cosiddetta Robin Tax, ma solo per il futuro, quindi a partire dal giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza emessa dalla Consulta. Cerchiamo di capire cos’è la Robin tax e gli effetti di questa decisione.

 Robin tax: cos’è

Introdotta nel 2008 dalla c.d. Manovra d’estate del Ministro Tremonti, il D.L. n. 112/2008, la Robin tax  è un prelievo aggiuntivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES), pari al 5,5%, da applicarsi ai soggetti operanti nei settori petrolifero ed energetico (tra questi, ad esempio, le imprese che commercializzano benzine, petroli, gas e oli lubrificanti), con ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d’imposta 2007.

In sostanza la Robin tax è un’imposta a carico delle imprese operanti nei settori petrolifero ed energetico, con ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Robin tax: la sentenza della Corte Costituzionale

Ora la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale che grava sulle imprese energetiche, ma l’incostituzionalità vale solo per il futuro, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Con questa sentenza della Corte Costituzionale viene messa la parola fine alla diatriba fra l’Authority per l’energia e Assoelettrica, l’associazione che rappresenta le industrie energetiche, accusate di aver “traslato” il carico d’imposta sulle famiglie e sui consumatori attraverso a fissazione di tariffe più elevate. Commenta Casero, viceministro all’Economia: ‘‘La sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta ‘Robin Tax’ – che pure crea un problema di gettito per il prossimo futuro – ha un rilievo che definirei storico laddove stabilisce la non applicazione retroattiva della sentenza. Credo sia la prima volta che la Consulta si fa carico della possibile violazione dell’articolo 81 della Costituzione derivante da una sua decisione. In precedenza , le sentenze sono state sempre additive, senza alcuna preoccupazione per gli effetti sul bilancio che esse avrebbero comportato. Come mai ora sì e prima no? Semplice: prima non era in Costituzione il principio dell’equilibrio di bilancio, nè quello della sostenibilità del debito. E la legge di bilancio era una legge meramente formale, di adesione dei numeri ( entrata e spesa) ai dettami della legislazione vigente. Alla faccia di quelli che dicevano che il nuovo articolo 81 della Costituzione non cambiava niente, la sentenza di oggi dice espressamente che la non retroattività della decisione deriva dai nuovi principi costituzionali’’.