Le detrazioni al 110% introdotte dal decreto Rilancio possono riguardare anche gli immobili collabenti. Il riferimento è a quelle unità immobiliari accatastate in categoria F2 non suscettibili di produrre reddito. Si pensi ad esempio a un rudere. Si arriva a tali conclusioni sulla base di specifici chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del tempo.

I super bonus al 110% previsti dal decreto Rilancio: dall’eco bonus alle colonnine di ricarica

Il D.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, all’art.

119 ha introdotto detrazioni fiscali al 110% per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e a misure antisismiche sugli edifici adibiti ad abitazione principale. Spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tali detrazioni si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché:

  • dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

In fase di conversione in Legge del decreto citato, con l’approvazione di specifici emendamenti, i bonus al 110% potrebbero essere estesi anche alle 2° case nonché a soggetti quali:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Fino alla conversione in Legge del decreto, sicuramente saranno proposte ulteriori modifiche. Modifiche che potrebbero interessare anche le soglie di spesa ammesse alla detrazione.

I super bonus al 110%: gli interventi agevolabili

Nello specifico sono agevolabili al 110% gli interventi di seguito individuati:

  • interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.Aanche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Ulteriori interventi al 110%

Scontano la detrazione al 110% anche gli interventi evidenziati nella tabella successiva

Ulteriori interventi agevolabili
Eco bonus ordinario Se collegato ad uno degli interventi eco bonus al 110%, con i limiti di spesa ordinari, art.
14 D.L. 63/2013.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Se collegata a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico al 110%
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Se collegato ad uno degli interventi eco bonus al 110%
 

Sisma bonus

Edicifi ubicati nelle zone sismiche da 1 a 3, come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 2003.

Le unità collabenti e le detrazioni al 110%: i requisiti da rispettare

In materia di eco bonus, art 14 D.L. 63/2013, come da indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate (circolare 215/e 2009) condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta.

L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 (“unità collabenti”).

Stesse indicazioni possono valere per le detrazioni per lavori di ristrutturazione e per il sisma bonus. Su quest’ultimo punto l’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni di favore con l’interpello 138/2020.

Ritornando all’eco bonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche ossia:

  • devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti,
  • presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile.

Condizione questa richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari.

Anche per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (interpello 138/2020).

La definizione di impianto termico

Di seguito la definizione di impianto termico sulla base del riferimento normativo richiamato dall’Agenzia.

“E” un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

La più recedente definizione di impianto termico è contenuta all’art. 2 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii

Nel rispetto delle sopra citate condizioni anche per gli immobili collabenti è possibile beneficiare delle detrazioni al 110%.