Per alcuni soggetti è riconosciuta la possibilità di riscattare il periodo temporale in cui non si è avuta alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale possibilità riguarda un periodo massimo di 5 anni anche non continuativi e  per i soli periodi precedenti il 30 marzo 2019.

L’onere sostenuto è scaricabile dalle tasse al 50%. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/e 2020.

Ecco in chiaro quanto è possibile scaricare e quali sono le condizioni da rispettare.

Il Riscatto di periodi non coperti da contribuzione

L’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.

4 ammette in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare:

  • nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi,
  • i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto).

Periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

Difatti, il riscatto può essere anche parziale.

Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo. Inoltre devono essere compresi a  tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’INPS.

L’onere sostenuto per il riscatto può essere scaricato dalle tasse  al 50%.

Soggetti esclusi

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995.

Difatti sono esclusi  i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione.

Inoltre, considerata la data da ultimo citata:

  • l’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto,
  • determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

In tale caso, se negli anni precedenti i contributi sono stati scaricati dalle tasse è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata, art.

17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

La detrazione Irpef per il riscatto contributivo

L’onere sostenuto per il riscatto contributivo può essere scaricato dall’Irpef al 50%.

Considerato che:

  • la facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado,
  • la detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che

ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019. Ai fini della detrazione rileva l’effettivo sostenimento dell’onere.

Anche se l’ assicurato non è fiscalmente a  carico.

La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

Ai fini di eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate è necessario conservare:

  • le ricevute bancarie e/o postali o
  • altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute.

Inoltre, in assenza della tipologia dei contributi, indicata sul bollettino, è necessaria altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato.

La detrazione segue il principio di cassa

Il riscatto può essere detratto nell’anno di sostenimento del relativo onere.

Nella già citata circolare n°19/e viene evidenziato specifico esempio pratico.

”  In caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.

Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12,n+13)”.

Dunque, nella compilazione della dichiarazione dei redditi è importante tenere bene a mente tali indicazioni.