La Legge di bilancio 2024 (L. n°213/2023), prevede una nuova chance per il riscatto dei contributi ossia per riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contribuzione.

Gli aspetti fiscali della misura sono stati in parte analizzati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°5/2024; tuttavia nessun cenno è stato fatto alla platea dei potenziali beneficiari del riscatto dei contributi. Partiamo dall’assunto in base al quale la possibilità di riscatto valevole per il 2024 e il 2025 prende spunto da una precedente norma.

In particolare,  riprende alcuni aspetti della facoltà di riscatto contributivo riconosciuta per il periodo 2019-2021 (articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Da qui tornano utili alcuni chiarimenti forniti al tempo dall’INPS con uno specifico documento operativo.

Analizzando tale documento è possibile individuare tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla chance offerta dalla Legge di bilancio.

Iniziamo col dire che potranno riscattare i contributi non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi. Anche la platea di coloro i quali possono presentare la domanda è abbastanza ampia. La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

Il riscatto dei contributi nella Legge di bilancio

La facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali potrà essere sfruttata nel 2024 e nel 2025.

La novità riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale).

Il riscatto, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025:

  • può riguardare nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024;
  • non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;
  • né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

I periodi temporali oggetto di riscatto devono essere compresi tra l’anno del primo contributo – in una delle gestioni interessate dalla normativa in parola – e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati.

I periodi così riscattati sono parificati, a tutti gli effetti pensionistici, ai periodi di lavoro (vedi comma 126 L. di bilancio 2024) .

La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto. Si veda il dossier ufficiale della L. di bilancio 2024.

Riscatto contributi nella L. di bilancio 2024. Chi può richiederlo?

In premessa abbiamo accennato al fatto che la domanda di riscatto può essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado.

Soffermandoci sui lavoratori che possono presentare istanza per il riscatto dei contributi, in base alla circolare INPS, n°106/2019, documento riferito ad una misura quasi identica a quella in esame, la facoltà di riscatto è ammessa per periodi non coperti da contribuzione:

  • presso forme di previdenza obbligatoria – ivi comprese quelle “delle Casse per i liberi professionisti;
  • il regime previdenziale dell’Unione europea;
  • i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati”.

Dunque via libera al riscatto dei contributi per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, professionisti con o senza cassa.

Nella citata circolare viene inoltre specificato che:

qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge. Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Il riscatto dei contributi riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.

Riscattabili solo i periodi non soggetti a obblighi contributivi

La chance di riscatto riguarda solo i periodi  “non soggetti a obbligo contributivo”.

Dunque, niente riscatto per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno però essere attivati gli ordinari strumenti in essere nelle singole gestioni previdenziali: ad esempio la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Indicazioni operative confermate nella circolare n°106/2019.

Riassumendo…

  • La L. di bilancio 2024 prevede una nuova chance per il riscatto dei contributi ai fini pensionistici;
  • la platea dei potenziali beneficiari è abbastanza ampia;
  • il riscatto dei contributi può essere attivato da lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, professionisti con o senza cassa.