Il rimborso del carburante e dei pasti per il lavoratore che abita lontano dal posto di lavoro è esente da tassazione?

I rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti per lo spostamento dal luogo di abitazione a quello del lavoro da parte dell’azienda sono interamente imponibili in capo al dipendente. Per quanto stabilito dal Tiur, infatti, soltanto i rimborsi relativi a trasferta dei dipendenti possono essere parzialmente esclusi dall’imposizione, per trasferta, però, è inteso solo lo spostamento al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro.

Nel caso, quindi, in cui il dipendente abiti in un diverso comune rispetto a dove lavoro, non si tratta di trasferta poichè si sposta al di fuori del comune di residenza e non al di fuori di quello in cui è la sede di lavoro e, in questo caso, indennità e rimborso sono tassati interamente. Se il dipendente si spostasse con mezzi di trasporto pubblici, invece, come ad esempio autobus o treno le spese rimborsate sarebbero interamente esentasse.

Lo spostamento dalla propria abitazione può essere esentasse solo nel caso del lavoro a domicilio: il luogo di lavoro, infatti, sarebbe l’abitazione e lo spostamento al di fuori del comune di residenza sarebbe, quindi, considerato trasferta. Lo stesso ragionamento, per logica, si applica anche al rimborso dei pasti: se il lavoratore è in trasferta i rimborsi sono tassati solo in parte, se, invece, non si è in trasferta la tassazione dei rimborsi è interamente a carico del dipendente.