I contribuenti che hanno maturato un’eccedenza di credito IVA per il terzo trimestre 2014 possono scegliere se optare per il rimborso diretto o se agire per compensazione dei crediti IVA. La Risoluzione n.99/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione per chiarire le modalità dello switch. I contribuenti infatti non sono da subito vincolati alla prima scelta espressa e possono cambiare idea.

Rettifica, termini per la comunicazione

La variazione nella scelta deve essere comprovata tramite presentazione del modello correttivo IVA TR entro i termini previsti per legge (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento)o eventualmente anche successivamente, purché, in caso di passaggio da rimborso a compensazione, non sia già avvenuta la validazione del rimborso da parte delle Entrate e il pagamento non sia stato disposto o, in caso contrario, che non si sia espletato il godimento della compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La risoluzione conferma quindi che la scelta tra rimborso e compensazione è reversibile. Nello specifico infatti si prevede che: Prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza, il contribuente ha facoltà di rettificare o integrare tale scelta, mediante presentazione di una nuova istanza nella quale andrà barrata l’apposita casella “correttiva nei termini</em