Quando si parla di Fisco la prospettiva più comune è senza dubbio quella del gettito dei contribuenti a favore dello Stato. E la questione del pagamento delle tasse è spesso correlata, in prospettiva speculare, a quella dell’evasione fiscale. Ma a fronte di chi non paga le tasse c’è chi ne paga troppe. La buona notizia è che, secondo i dati resi pubblici dall’Agenzia delle Entrate, sono in programma circa un milione di rimborsi fiscali, per una cifra totale di 900 milioni di euro, inclusi quelli richiesti con le dichiarazioni dei redditi del 2010, i 50 mila bonus per i contribuenti a basso reddito e le 40 mila restituzioni del canone Rai ai soggetti esenti, ovvero gli over 75 anni.

Rispetto all’anno precedente è stato stimato un aumento dei rimborsi pari al 60%.

 

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO FISCALE

I contribuenti che vantano un credito con il Fisco sono molti, ma spesso si ignorano i propri diritti e l’iter giudiziale da seguire per mettere tempestivamente in mora l’ Amministrazione finanziaria. La massima latina secondo cui “Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt”, ossia “La legge giova a chi vigila, non a chi dorme” è da questa prospettiva quanto mai attuale. Vediamo allora qual è la strategia amministrativa e processuale per richiedere in maniera celere il rimborso fiscale. Le vie percorribili sono sostanzialmente due:

rimborsi d’ufficio, ovvero inserire la richiesta nella dichiarazione dei redditi (quadro RX del modello Unico). Per i contribuenti assoggettati alla compilazione del 730, l’accredito della somma rimborsabile viene visualizzato sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio dell’anno in cui viene prestata la dichiarazione, o sul primo rateo di pensione dal mese di agosto o di settembre. Se il contribuente non esprime questa preferenza l’importo non viene rimborsato ma, se riconosciuto, viene compensato con la somma dovuta nella successiva dichiarazione.

oppure

Rimborsi su richiesta, attraverso apposita domanda indirizzata all’Agenzia delle Entrate.

La richiesta va compilata in carta semplice e presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente relativamente al domicilio fiscale del contribuente al momento dell’istanza. Per essere presa in considerazione la domanda deve contenere la ragione della richiesta di rimborso e la certificazione dei pagamenti effettuati. In caso di rigetto della domanda il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. E’ importante sapere che non vale il principio del silenzio-assenso ma, al contrario, quello del silenzio-rifiuto: in questi casi il termine per opporsi va da un minimo di 90 giorni dalla data della presentazione fino al termine previsto per la prescrizione, che solitamente è di dieci anni.