A seguito delle novità introdotte, con decorrenza 1° luglio 2023, dalla riforma dello sport (D. Lgs. 36/2021), l’INPS ha pubblicato le istruzioni in merito agli obblighi contributivi per i lavoratori sportivi.

Nella circolare emanata è fatta distinzione tra settore dilettantistico e quello professionistico. Inoltre ci si concentra in particolari modo sulla tipologia di contratto nel dilettantismo. Quindi se contratto di co.co.co. Oppure se trattasi di lavoratori “professionisti”.

Le due franchigie

Come detto, particolare attenzione è data al settore dilettantistico. Dove in genere i lavoratori sportivi sono inquadrati con contratto di co.

co.co. Oppure svolgono attività in forma professionale (quindi con partita IVA).

Questi soggetti, devono iscriversi alla gestione separata. L’aliquota contributiva è del 24% (laddove il lavoratore è assicurato presso altri enti previdenziali obbligatori) ovvero del 25% (laddove il lavoratore NON assicurato presso altri enti previdenziali obbligatori).

Poiché la riforma dello sport prevede anche una franchigia di 5.000 euro, l’INPS ha chiarito che l’obbligo contributivo di applica solo sulla parte di reddito eccedente tale soglia.

Inoltre la detassazione prevista fino a 15.000 euro vale ai soli fini fiscali e non anche contributivi. Quindi, ad esempio, se il lavoratore sportivo ha conseguito un reddito di 15.000 euro:

  • fino a 15.000 euro non paga imposte (c’è esenzione IRPEF e addizionali);
  • si applica la franchigia di 5.000 euro ai fini contributivi;
  • quindi, calcola i contributi su 10.000 euro.

Contributi lavoratori sportivi dilettanti: il versamento

In merito al pagamento dei contributi, nei chiarimenti INPS sui lavoratori sportivi (Circolare n. 88 del 31 ottobre 2023), l’istituto evidenzia che per i titolari di contratto lavoro co.co.co. la comunicazione dei dati reddituali e di informazioni utili al calcolo contributivo si può effettuare

  • con Unilav;
  • oppure tramite una specifica funzione telematica nel RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Il versamento dei contributi è fatto con F24 (causale CXX oppure C10).

I professionisti (quindi chi lavora a partita IVA) liquidano, invece, i contributi nella dichiarazione redditi (quadro RR) e li versa secondo le ordinarie scadenze previste per il saldo e acconto imposte.

Ossia, 30 giugno (ovvero 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%) e 30 novembre.

È, infine, precisato che il versamento relativo alla contribuzione dei mesi da luglio a settembre 2023 può essere fatto entro il 16 dicembre 2023. Tutti gli adempimenti (ad esempio iscrizione alla gestione separata) devono farsi entro il 31 dicembre 2023.

Riassumendo…