Chi beneficia della riduzione dei contributi INPS ossia dello sconto riservato agli artigiani e commercianti in regime forfettario, deve stare attento alla verifica dei requisiti che permettono di mantenere l’agevolazione. Chi ha già avuto diritto all’agevolazione nel 2022, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge, per l’anno 2023, non dovrà presentare un’altra richiesta, ma è sufficiente la prima.

Tuttavia, l’INPS ha posto l’accento sulla perdita dei requisiti al verificarsi della quale, potrebbero esserci gravi conseguenze in capo al contribuente.

La riduzione contributiva per i contribuenti in regime forfettario

Quando si parla di riduzione dei contributi Inps, riservata ai contribuenti in regime forfettario, si fa riferimento allo sconto che artigiani e commercianti possono ottenere sui contributi previdenziali dovuti all’INPS.

L’agevolazione opera sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale che su quella dovuta oltre il minimale reddituale.

A ogni modo, non possono richiedere lo sconto: i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, i professionisti iscritti alle cassa private nonchè i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Riduzione contributiva forfettari. Se si perdono i requisiti salta lo sconto

Per meglio analizzare le conseguenze della perdita dei requisiti che danno diritto all’agevolazione in esame, ci viene in aiuto la circolare n°35/e 2016 dell’INPS.

In tale documento, l’istituto di previdenza ha evidenziato che l’uscita dal regime previdenziale agevolato si ha in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti.

O della domanda di uscita.  Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente. Con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

Si ponga attenzione al fatto che l’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo. Nel senso che precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Ma questo, lo si leggeva già nella norma di riferimento. Ossia nel comma 82 della Legge 190/2014. Legge di stabilità 2015.

Tale comma prevede che:

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.

Dunque, il contribuente che perde il diritto allo sconto sui contributi, sia per propria volontà, sia per obbligo, non potrà accedere nuovamente all’agevolazione.