COSA INTENDE IL CODICE DELLA STRADA PER GUIDA PERICOLOSA

Rispetto ad altri tipi di infrazione, quello di “guida pericolosa” è sicuramente un concetto più ampio  e generico, che lascia maggior spazio ad un’interpretazione soggettiva da parte degli agenti accertatori e ad una considerazione basata sul buon senso. E’ lo stesso Codice della Strada, all’art. 141, a precisare che il requisito di “pericolosità” di una condotta automobilistica, va desunto di caso in caso. Sono fattori importanti per tale considerazione il traffico, lo stato del manto stradale e del veicolo, le condizioni meteorologiche etc.

Da questo punto di vista una manovra solitamente legittima o tollerata, può diventare pericolosa se compiuta con determinate modalità. Si intuisce già da questa premessa che i margini per un ricorso per questo tipo di infrazione sono più ampi che in altri casi.

Multa guida pericolosa: i numeri dell’ultimo anno – Anche perché le multe che richiamano l’art. 141 sopra citato non sono affatto scarse: nel 2010 in Italia una contravvenzione su dieci aveva ad oggetto la guida pericolosa. Vediamo allora quali sono le ipotesi in cui l’automobilista multato può avanzare ricorso e quali sono gli appigli che permettono di intraprendere questo iter.

 

RICORSO MULTA GUIDA PERICOLOSA: IL GIUDIZIO DEL VIGILE NON E’ DI PER SE’ SUFFICIENTE

Abbiamo detto che il giudizio di pericolosità di una condotta alla guida ricade sull’autorità accertatrice. La giurisprudenza però ha chiarito che il parere soggettivo non basta e ha specificato che devono necessariamente sussistere elementi oggettivi di supporto ai quali ancorare il giudizio.

E’ questa la posizione assunta dalla sentenza 22891 Corte di Cassazione e ribadita dalla stessa Suprema Corte con la sentenza del 22 giugno 2010, n. 15108. Dal verbale dunque devono necessariamente risultare dati oggettivi che confermino la pericolosità della condotta: ad esempio la presenza di testimoni o, nel caso di attraversamento di un incrocio a velocità eccessiva, i segni della frenata sull’asfalto.

Questo sebbene l’atto pubblico sia da considerarsi attendibile fino a querela di falso (ex art. 2700 c.c.). La valutazione delle autorità presenti non gode quindi di valore probatorio privilegiato.

Per il conducente ne deriva un elemento importante: la presenza di testimoni a favore può bastare per contestare la multa. Ricordiamo però a questo proposito che la falsa testimonianza è punita nel nostro ordinamento dall’articolo 307 del codice penale.

 

ANCHE I CICLISTI POSSONO ESSERE PERICOLOSI

Attenzione perché la guida pericolosa non si riferisce solo agli automobilisti o ai conducenti di veicoli a motore. L’art 182 Codice della Strada prevede espressamente che «I ciclisti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie». E’ bene tenere a mente questa norma perché può essere applicata anche in casi in cui il comune cittadino potrebbe ignorare di essere passibile di sanzione. E’ il caso di un cittadino di Trento che, nel mese di maggio del 2010, è caduto in una buca mentre andava in biciletta trasportando della pizza che aveva appena comprato. L’uomo è stato multato per guida pericolosa e, poiché ha strappato il verbale senza fare ricorso, ha dovuto pagare il doppio della sanzione originaria.