Gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

È quanto prevede il decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183 del 2020) convertito in legge. Dunque maggiore respiro per questa categoria professionale, che si ritrova impegnata anch’essa in prima linea al fianco di imprese e società in questo periodo di crisi economica con bilanci aziendali messi a dura prova dalle conseguenze (negative) dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’obbligo formativo dei revisori legali dei conti

Ricordiamo che l’obbligo di formazione continua per i revisori legali, è prevista dai commi 2 e 5 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 39 del 2010.

La formazione si concretizza nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

Per ritenere assolto l’obbligo, è stabilito che, ogni anno il revisore deve acquisire:

  • 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero:

  • la gestione del rischio e il controllo interno
  • i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale
  • la disciplina della revisione legale
  • la deontologia professionale
  • l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Tali crediti devono essere acquisiti entro il 31 dicembre di ogni anno.

La proroga dell’obbligo formativo per i revisori dei conti

Ora, come anticipato in premessa, in considerazione della situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus Covid-19, con il decreto Milleproroghe si è deciso che gli obblighi formativi di cui sopra, relativi agli anni 2020 e 2021, si intenderanno, comunque, assolti se i crediti saranno conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

La relazione illustrativa al decreto stesso sottolinea come l’emergenza sanitaria ha colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, incluse quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall’organizzazione delle società di capitale e degli enti assimilabili e, quindi, anche all’obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti.