Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2022 (decreto-legge n. 146 del 2021) è stato convertito in legge ieri, 14 dicembre 2021. Tra le varie misure in esso contenute rientra la restituzione agevolata (senza sanzione ed interessi) del bonus ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato.

Vediamo in dettaglio chi può accedervi e la procedura da seguire.

Definizione agevolata bonus ricerca e sviluppo: beneficiari

Il decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito in legge stabilisce che chi abbia utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (bonus ricerca e sviluppo) maturato a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e fino al 2019, può restituire il beneficio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Possono accedere alla definizione agevolata:

  • i soggetti che, nei periodi d’imposta sopra indicati, abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
  • coloro che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento (2012 – 2014).
  • chi in relazione al periodo d’imposta 2017 abbia applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica.

Soggetti esclusi

La definizione agevolata bonus ricerca e sviluppo in commento non è ammessa, per espressa previsione normativa, nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura non è altresì ammessa nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’indebito utilizzo sia constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito, senza possibilità di applicare alcuna rateazione.

La procedura da seguire: domanda e versamenti

Per godere della definizione agevolata, occorrerà presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022 (il modello e le modalità di invio saranno definite da futuro provvedimento dell’Agenzia stessa).

La restituzione di quanto dovuto, potrà essere fatta:

  • in unica soluzione (entro il 16 dicembre 2022)
  • oppure in tre rate annuali di cui
    • la prima entro il 16 dicembre 2022
    • la seconda entro il 16 dicembre 2023
    • la terza entro il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso legale (a decorrere dal 17 dicembre 2022).

La procedura si perfezionerà solo con il versamento integrale di quanto dovuto. In caso di mancato pagamento di una delle rate (pagamento dilazionato) si decade dal beneficio e scatteranno sanzioni (30%) e interessi.

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