Entro il 31 marzo 2023 bisogna inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura per i bonus casa con riferimento alle spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Per chi avesse saltato la scadenza, l’Agenzia Entrate ha ammesso la remissione in bonis. Ossia la possibilità di mettersi in regola inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi. Da presentare dopo la scadenza del termine entro cui andava fatto l’adempimento.

Quindi, si può inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2023, che rappresenta la scadenza della Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).

La remissione in bonis, tuttavia, si può applicare solo laddove siano rispettate certe condizioni.

I requisiti per mettersi in regola

La remissione in bonis della comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura per le spese 2022 e le rate residue di detrazione delle spese fatte nel 2020 e 2021, richiede di:

Inoltre, è necessario che siano rispettate le seguenti ulteriori tre condizioni:

  • il contribuente abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito;
  • il contribuente abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. Ad esempio, c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 31 marzo 2023, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione;
  • non devono, inoltre, essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

Con riferimento al secondo punto, tuttavia, il legislatore ha stabilito che limitatamente alla comunicazione aventi a oggetto le spese del 2022, è possibile fare la remissione in bonis anche in assenza di accordo scritto al 31 marzo 2023. Purché il cessionario (cioè chi ha acquistato il credito) sia un soggetto qualificato.

Quindi, banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Cessione credito, focus sulla sanzione della remissione in bonis

Nella Circolare n. 27/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata a fornire chiarimenti sul versamento della sanzione di 250 euro.

A tal proposito è precisato che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023 e per la quale si avvale della remissione in bonis.

È detto anche che, qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, invece che 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis

il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023.

Ciò significa anche che la sanzione deve essere, in ogni caso, versata entro il 30 novembre 2023. Può essere anche non contestuale alla comunicazione. Ad esempio, si invia la comunicazione a settembre 2023 e si paga la sanzione a novembre 2023.

Riassumendo…

  • il contribuente che, entro il 31 marzo 2023, non ha inviato la comunicazione di cessione credito e sconto in fattura può fare la remissione in bonus
  • fare la remissione in bonis significa inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 e versare la sanzione di 250 euro
  • la sanzione deve essere versata anch’essa entro il 30 novembre 2023 ed è dovuta per ogni comunicazione per la quale si fa la remissione (quindi, per due comunicazioni di cessione credito si devono versare 500 euro).