Sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare nel Modello F24 per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta del seguito al Provvedimento del 27 dicembre 2020, con cui è stata estesa, a partire dal 7 dicembre 2020, la modalità di pagamento con Modello F24 anche ai predetti tributi (che fino ad oggi sono pagati con Modello F23).

Atti pubblici, scritture private e donazioni: come fare la registrazione con il Modello F23

In attuazione di quanto sopra, pertanto, l’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020, ha individuato i seguenti codici tributo:

  • 1560, “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”
  • 1561, “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”
  • 1562, “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”
  • 1563, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”
  • 1564, “ATTI PUBBLICI – Interessi”
  • 1565, “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”
  • 1566, “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”
  • 1567, “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”
  • 1568, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”
  • 1569, “Imposta sulle donazioni”
  • 1570, “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.

Questi vanno riportati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Periodo transitorio fino al 30 giugno 2021 per registrare atti pubblici, scritture private e donazioni

Ad ogni modo, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per permettere un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, è stabilito un periodo transitorio con il quale si prevede che:

  • l’utilizzo del modello “F24” è stabilito con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020
  • fino al 30 giugno 2021, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello “F24”.
  • a partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello “F24”.

Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma SISTER.

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