La normativa sui soggetti fiscalmente a carico prevede misure ad hoc per il regime dei minimi. La condizione principale per essere considerati “soggetti fiscalmente a carico” è rappresentata dal limite reddituale (inteso come “reddito complessivo”) che il coniuge non deve superare nel corso del periodo d’imposta. Attualmente, tale limite è fissato in 2.840,51  euro al lordo degli oneri deducibili (non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente: le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati a ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).

Quando si può essere considerati fiscalmente a carico con attività esercitata con “Regimi dei minimi”?

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono hanno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del Tuir). Nella verifica della soglia devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Vanno incluse anche le seguenti somme: la quota esente dei redditi di lavoro dipendente dei “frontalieri”, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei “Regimi minimi” o assoggettato al regime “forfettario”, il reddito dei fabbricati tassato con la cedolare secca. Restano invece fuori i redditi fondiari, ossia quelli riguardanti l’abitazione principale e ai fabbricati non locati, e il reddito dominicale dei terreni non affittati. Il reddito derivante dall’attività esercitata con Regime dei minimi a tassazione sostitutiva IRPEF e relative addizionali, è  considerato per la verifica del soggetto a carico in base al limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Il reddito, nel “Regime minimi” è determinato sulla base del principio di cassa, significa che il ricavo partecipa alla formazione del reddito quando è incassato e un costo quando è pagato,  anche nella formazione del reddito d’impresa, vale il principio di competenza.

Pertanto, un ricavo incassato, ad esempio nel 2016 ma riferito a una prestazione erogata nel 2015, deve partecipare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta 2016 e non 2015, secondo il  c.d. “principio di cassa allargata” disposto dall’art. 51 del TUIR.