L’agevolazione fiscale impatriati esiste ancora nel nostro sistema legislativo fiscale. Si tratta di un regime di tassazione favorevole per chi, lavorando all’estero, decide di trasferirsi nel nostro Paese.

Per beneficiarne, tuttavia, bisogna rispettare determinati requisiti e, inoltre, non è automatico ma bisogna comunicarlo al datore di lavoro italiano.
A questo proposito, un nostro lettore, ha inviato in redazione il seguente quesito.

Buongiorno,

stavo cercando di capire se nella mia situazione fosse applicabile il regime lavoratori impatriati. Io sono stato residente e con un contratto di lavoro in Danimarca per gli ultimi 25 mesi (da settembre 2021 a settembre 2023), e mi sono appena ritrasferito in Italia con per un nuovo lavoro a tempo indeterminato. Ho visto che per richiedere l’adesione a regime impatriati bisogna mandare un modulo all’azienda per cui lavoro adesso, ma volevo solo fare una verifica per essere sicuro di rientrare prima di effettuare la richiesta.

Come funziona il regime impatriati

Prima di rispondere al lettore è certamente doveroso fare un passo indietro e spiegare sommariamente come funziona il regime impatriati.

Si tratta di un regime di tassazione agevolata e temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Quindi chi è all’estero a lavorare e si trasferisce la residenza in Italia per venire a lavorare qui da noi.

In sostanza, per il lavoratore impatriato, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente

  • al 30% dell’ammontare;
  • ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Si applica per il periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4. Può trovare applicazione il regime impatriati anche per altri 5 periodi d’imposta ma solo per quei lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

In tal caso per gli altri 5 anni i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

I requisiti soggettivi

Non è tutto così semplice e scontato. Non basta trasferire la residenza in Italia e venire al lavorare qui. Infatti, la legge sul regime impatriati (art. 16 D. Lgs. n. 147/2015) dice che lo si può applicare solo se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Dunque, il lettore per poter beneficiare del regime deve rispettare i seguenti requisiti soggettivi, ossia:

  • non essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Danimarca;
  • si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni dopo il trasferimento;
  • l’attività lavorativa nuova deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Regime impatriati, 25 mesi all’estero possono non bastare

Venendo al quesito, il secondo e terzo requisito diamo per scontato che siano soddisfatti. Cosa diversa, invece, è in merito al primo. Il lettore, infatti, ci dice che è stato in Danimarca da settembre 2021 a settembre 2023.

Secondo la norma, questi NON deve essere stato residente in Italia, nei due periodi d’imposta precedenti il 2023, ossia nel 2022 e nel 2021. Per capire se il requisito è rispettato bisogna far leva sulla definizione di residenza fiscale di cui all’art. 2 del TUIR (Circolare Agenzia Entrate n. 33/E del 2020) ai sensi del quale

ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Considerato che quando si parla di “maggior parte del periodo d’imposta” si intende per almeno 183 giorni (o 184 se anno bisestile), ne consegue che il lettore essendosi trasferito in Danimarca a settembre 2021, per quell’anno d’imposta deve considerarsi ancora residente in Italia essendo stato nel nostro Paese per oltre 183 giorni. In conclusione, il requisito della NON residenza in Italia è rispettato solo per il 2022 e non anche per il 2021.

Per noi di Investireoggi.it non ci sono i requisiti, quindi, per avere il regime impatriati.